Ordinanza n. 500/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, in data 22 ottobre 2025 e notificato a mezzo PEC del difensore di parte ricorrente in data 15 gennaio 2026, concernente diniego di nulla osta per il rilascio di passaporto; nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non, ivi compreso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Consolato Generale d’Italia di -OMISSIS- in data 26 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Milano di nulla osta al rinnovo del passaporto e nota del Consolato Generale d’Italia comunicativa del diniego
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di nulla osta al rinnovo del passaporto, motivato dalla sentenza di condanna a cinque anni e sei mesi pronunciata in primo grado dalle autorità svizzere, ritenuta ostativa al rilascio del documento. È stato inoltre impugnato l’atto con cui il Consolato Generale d’Italia ha comunicato il diniego. Il ricorrente, detenuto in Svizzera in attesa del processo d’appello, ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, rappresentando le difficoltà amministrative derivanti dalla mancanza di un documento d’identità valido.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. Le difficoltà dichiarate dal ricorrente nell’espletamento delle pratiche amministrative, dovute all’assenza di un documento d’identità in corso di validità, non sono state ritenute idonee, allo stato, a cagionare un danno grave e irreparabile. Il Collegio non ha definito il merito della legittimità del diniego, disponendo tuttavia, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita definizione della causa e fissando la discussione nel merito alla pubblica udienza del 7 ottobre 2026. La decisione cautelare non contiene una specifica statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per assenza del periculum in mora; il comma 10 è stato applicato per assicurare la sollecita fissazione della trattazione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un periculum in mora consistente in un danno grave e irreparabile; le mere difficoltà operative o amministrative derivanti dall’assenza di un documento valido non sono sufficienti, se non dimostrano concretamente tale pregiudizio.
- Quando il periculum in mora non sussiste, il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare e, qualora le esigenze della parte risultino comunque meritevoli di considerazione, disporre la sollecita fissazione della trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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