Ordinanza n. 244/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del -OMISSIS- – Servizio Amministrativo, prot. n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2026, notificata in pari data, avente ad oggetto: “Transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile del MD – -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-– Notifica relativa al trattamento economico”, con cui si comunica l’interruzione delle competenze economiche a far data dal mese di gennaio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione del Comando Logistico - Servizio di Commissariato ed Amministrazione - Reparto Amministrazione, richiamata e allegata alla predetta nota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di interruzione del trattamento economico connesso all'aspettativa speciale a seguito del transito nei ruoli civili
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Amministrazione ha comunicato l'interruzione, dal gennaio 2026, delle competenze economiche connesse all'aspettativa speciale. Ha chiesto l'annullamento dell'atto previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di legittimità, ma la contestazione riguarda la sospensione del trattamento economico dopo il provvedimento del 14 ottobre 2025 di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. Il ricorrente non aveva sottoscritto il contratto individuale di lavoro né assunto servizio e, successivamente, aveva rinunciato al transito il 6 marzo 2026, cessando dal servizio permanente effettivo e venendo collocato in congedo assoluto il 7 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto corretta la sospensione del trattamento economico connesso all'aspettativa speciale, disposta dopo il provvedimento di transito nei ruoli civili, considerato che il ricorrente non aveva sottoscritto il contratto individuale di lavoro né assunto servizio. La successiva rinuncia al transito, con cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento in congedo assoluto, conferma il quadro fattuale rilevante per la valutazione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, c.p.a.
La competenza territoriale è stata individuata dal TAR Lazio come criterio inderogabile, con conseguente riassunzione del giudizio davanti al TAR Puglia; il TAR Puglia ha ritenuto la propria competenza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza di sospensione è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, la base per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare manca il fumus boni iuris quando l'Amministrazione sospende il trattamento economico connesso all'aspettativa speciale dopo il transito del dipendente militare nei ruoli civili, qualora il destinatario non abbia sottoscritto il contratto individuale di lavoro né assunto servizio.
- La successiva rinuncia al transito nei ruoli civili, accompagnata dalla cessazione dal servizio permanente effettivo e dal collocamento in congedo assoluto, costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità della sospensione del trattamento economico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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