Sentenza del 16/04/2018 n. 1782 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Agevolazioni - Decadenza - Avviso liquidazione - Istanza accertamento con adesione - Termine per impugnare - Non sospende.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione di 90 giorni non è stata riconosciuta. L'istanza di accertamento con adesione prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 218/1997 può essere presentata, secondo il dato testuale della norma, con riferimento a un avviso di accertamento, ma non a un avviso di liquidazione. Pertanto, la presentazione dell'istanza non ha sospeso il termine per proporre ricorso contro l'avviso di liquidazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione avesse determinato la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 218/1997. La controversia riguardava un avviso di liquidazione emesso per il mancato riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata del 4% applicabile alla prima casa, e non un avviso di accertamento.
Norme richiamate
L'accertamento con adesione è previsto con riferimento agli avvisi di accertamento; tale disciplina non si estende automaticamente agli avvisi di liquidazione.
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione può sospendere per 90 giorni il termine per impugnare, ma soltanto quando l'istanza sia validamente riferita a un atto rientrante nell'ambito applicativo dell'accertamento con adesione.
Massime di principio
- La sospensione del termine per ricorrere collegata all'accertamento con adesione non opera automaticamente per qualsiasi atto tributario: occorre verificare che l'atto sia un avviso di accertamento e non un mero avviso di liquidazione.
- La qualificazione formale e sostanziale dell'atto impugnato è decisiva: un avviso di liquidazione, anche se riguarda il recupero di un'agevolazione fiscale, non diventa per ciò solo un avviso di accertamento.
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione in relazione a un atto non rientrante nella disciplina può non produrre alcun effetto sospensivo; il contribuente deve quindi rispettare il termine ordinario per il ricorso, salvo diversa specifica previsione normativa.
- Prima di fare affidamento su una sospensione processuale, è necessario verificare il tipo di atto notificato, la norma applicabile e la corretta qualificazione dell'istanza presentata.
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