Ordinanza n. 15644/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di rigetto della domanda di cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la sua domanda di cittadinanza italiana. L’ordinanza non espone i motivi di ricorso né le ragioni sostanziali del diniego; dispone invece l’acquisizione della relazione dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell’atto, oppure di una relazione che esponga le ragioni per cui l’Amministrazione ritiene ragionevole non trasmettere quella documentazione.
La decisione
Il TAR ha disposto un’integrazione istruttoria, ordinando al Ministero dell’Interno di depositare entro il 27 febbraio 2027, in doppia busta e con le cautele necessarie a proteggere le fonti informative e l’attività di intelligence, la relazione dei servizi di sicurezza posta a fondamento del diniego, con eventuali stralci e omissis, oppure una relazione sulle ragioni che giustifichino la mancata trasmissione. La documentazione potrà essere esaminata, senza estrarne copia, esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 17 marzo 2027, fissata per consentire l’attività difensiva. La decisione sul ricorso è rinviata; nessuna statuizione di merito o sulle spese è resa.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Le disposizioni sono richiamate quale base processuale per disporre gli incombenti istruttori e acquisire la documentazione necessaria alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
A tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, il TAR dispone l’oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a fondamento dell’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando un diniego di cittadinanza è fondato su una relazione dei servizi di sicurezza, il giudice può disporne l’acquisizione istruttoria con cautele dirette a proteggere le fonti informative e a non pregiudicare l’attività di intelligence; in alternativa, può richiedere all’Amministrazione di illustrare le ragioni concrete che giustificano la mancata trasmissione.
- La documentazione riservata acquisita in un giudizio amministrativo può essere sottoposta a specifiche modalità di consultazione, limitando l’esame al Collegio e al difensore, senza estrazione di copia, quando ciò sia disposto per consentire la difesa e tutelare le esigenze di riservatezza indicate.
Come è indicizzato
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