Cassazione Penale, Sentenza n. 21810/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato la condanna per invasione di edifici (artt. 110, 633-639 c.p.), deducendo: (i) errata valutazione delle prove perché non si è tenuto conto della versione difensiva secondo cui erano stati autorizzati dagli assegnatari (testimonianza di Zoran Halilovic); (ii) mancanza dell'elemento soggettivo in quanto avevano ricevuto ospitalità; (iii) errata applicazione della norma di favore (art. 131-bis c.p.) e mancata considerazione dello stato di bisogno e dell'esiguità del danno; (iv) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti; (v) mancata applicazione e motivazione insufficiente in ordine alle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che molte delle censure siano di natura meramente fattuale e impongano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità. Ha affermato che l'occupazione di immobile 'sine titulo' integra il reato anche quando gli occupanti dichiarino di essere stati autorizzati dal precedente assegnatario (circostanza non ritenuta dimostrata dai giudici di merito). Ha ritenuto sussistente il dolo richiesto per il reato di invasione, ha condiviso il rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis in ragione della lunga durata e della modalità della condotta, ha giudicato legittima la comparazione fra aggravanti e attenuanti operata dal giudice di merito e correttamente motivate le ragioni per cui non è stata disposta pena sostitutiva. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110, 633-639
Il reato di invasione di edifici si configura quando si occupa materialmente un immobile 'sine titulo'; la condotta è punibile anche se gli occupanti sostengono di aver avuto autorizzazione dal precedente assegnatario, salvo che tale autorizzazione sia provata e ritenuta dal giudice di merito.
Codice penale, art. 131-bis
La norma di favore (possibile correlata attenuazione/sospensione della pena) può essere esclusa in presenza di elementi ostativi quali la lunga durata dell'occupazione e la modalità particolarmente grave della condotta; l'applicabilità va valutata in funzione delle circostanze concrete e motivate dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare le parti private che lo hanno proposto al pagamento delle spese del procedimento e, se ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Cass. pen., Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014 (citate)
Principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rivalutazione probabilistica delle prove già valutate dai giudici di merito; i motivi che impongono una nuova valutazione fattuale sono inammissibili.
Cass. pen., Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023 (Buccino)
Orientamento che definisce l'invasione anche quando l'occupante subentra con autorizzazione del precedente legittimo detenitore o per mera cortesia/parentela: l'elemento rilevante è l'assenza di titolo giuridico dell'occupante.
Cass. pen., Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 (Pennelli)
Regole sul giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti: la valutazione è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica; una scelta motivata che realizza l'adeguatezza della pena è sufficiente.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili quando comportano una mera rivalutazione del compendio probatorio.
- L'occupazione di un immobile 'sine titulo' configura il reato anche se gli occupanti affermano di avere avuto il consenso del precedente assegnatario; tale consenso deve essere adeguatamente provato e valutato dal giudice di merito.
- Per il delitto di invasione è richiesto il dolo consistente nella consapevolezza dell'altruità del bene e nella finalità di occuparlo o trarne profitto; la dimostrazione del mancato dolo richiede elementi di fatto concreti e non può essere desunta solo da dichiarazioni contraddette o non confermate.
- L'applicazione di norme di favore (es. art. 131-bis) può essere esclusa per la particolare gravità, modalità o durata dell'illecito: tali elementi devono emergere chiaramente e motivatamente dal giudice.
- La comparazione fra aggravanti e attenuanti e la decisione di non concedere pene sostitutive rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria.
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