Cassazione Civile, Ordinanza n. 22618/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento ritenuto tardivamente notificato e quindi inefficace, con conseguente decisione di primo grado favorevole al contribuente. L'ufficio aveva appellato sostenendo, da un lato, che la sentenza di primo grado avesse erroneamente annullato un avviso ormai definitivo e che fosse invece tardiva l'impugnazione della successiva comunicazione di presa in carico del ruolo emessa dall'agente della riscossione; dall'altro, che la notifica dell'avviso non fosse avvenuta ex art. 140 c.p.c. e che, essendo stata effettuata a mezzo posta, la raccomandata informativa fosse stata correttamente inviata. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato l'appello tardivo e quindi inammissibile. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate deduce un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 199, della L. n. 197/2022, come modificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), del D.L. n. 34/2023, sostenendo che non era stata applicata la sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili, con conseguente tempestività dell'appello poiché il termine ordinario, scadente il 15 maggio 2023, sarebbe stato prorogato fino al 15 aprile 2024.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate: la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle liti tributarie e, pertanto, i termini di impugnazione dovevano considerarsi sospesi per undici mesi ex art. 1, comma 199, L. n. 197/2022. Ne consegue che l'appello dell'ufficio non era tardivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia nel merito e pronunciarsi anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 199, L. n. 197/2022
"Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023"
La sospensione opera oggettivamente per le controversie definibili ed è applicabile alle liti pendenti che rientrano nell'ambito della definizione agevolata, con conseguente proroga dei termini di impugnazione.
art. 1, comma 192, L. n. 197/2022
"La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva"
Serve a individuare l'ambito oggettivo di applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 1, comma 193, L. n. 197/2022
"Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali... e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato..."
La controversia in esame non rientra tra le esclusioni dalla definizione agevolata.
art. 20, comma 1, lett. d), D.L. n. 34/2023
Disposizione richiamata dalla ricorrente come modifica della disciplina sulla sospensione dei termini.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla legge opera in modo oggettivo e deve essere applicata ogni volta che la lite rientri nell'ambito temporale e materiale previsto dalla norma.
- Ai fini dell'applicazione della sospensione dei termini, rileva che il giudizio sia pendente e non definito alla data di entrata in vigore della legge, purché il ricorso introduttivo sia stato notificato entro tale data e la controversia non sia tra quelle espressamente escluse.
- In assenza di una norma transitoria diversa, la disciplina della sospensione dei termini si applica secondo il principio del tempus regit actum, con effetti sul calcolo della tempestività dell'impugnazione.
- Se la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deriva da un erroneo mancato computo della sospensione legale dei termini, la sentenza va cassata con rinvio per il nuovo esame delle questioni di merito che erano state assorbite.
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