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Ordinanza

Ordinanza del 01/02/2018 n. 2545 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Protom Group spa contro la cartella IRAP, IRES, IVA e altre imposte relative al 2007. Ha stabilito che, in presenza di coobbligati solidali, il rispetto del termine decadenziale per la notifica della cartella nei confronti dell’obbligato principale impedisce la decadenza dell’Amministrazione anche verso il coobbligato al quale la cartella sia stata notificata successivamente. La società è stata condannata alle spese del giudizio e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Rigetto del ricorso Protom Group sulla decadenza dalla notifica della cartella esattoriale

Rigetto del ricorso sulla decadenza della cartella esattoriale

La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da Protom Group spa contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva respinto nel merito l’appello relativo alla cartella di pagamento per IRAP, IRES, IVA e altre imposte riferite al 2007. La questione principale riguardava il rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Iter processuale e soggetti coinvolti

Con sentenza del 23 marzo 2016, la CTR della Campania aveva confermato l’infondatezza della pretesa della società, pur avendo ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo inizialmente dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza n. 7679/6/15.

Protom Group spa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione hanno resistito con controricorso.

Motivo di ricorso e questione giuridica

La società sosteneva che la cartella fosse stata notificata oltre il termine decadenziale nei suoi confronti e che tale tardività dovesse determinare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione.

La Corte ha ritenuto infondata la censura, applicando alla solidarietà tra coobbligati d’imposta i principi civilistici relativi alla solidarietà, in assenza di specifiche deroghe legislative.

Effetti della notifica a uno dei coobbligati

La Corte ha richiamato l’ordinanza n. 13248 del 25 maggio 2017, secondo cui l’atto validamente notificato ad alcuni coobbligati produce nei loro confronti tutti i propri effetti. Nei confronti degli altri coobbligati, ai quali l’atto non sia stato notificato o sia stato notificato invalidamente, l’atto non può pregiudicare le posizioni soggettive individuali, ma conserva comunque l’effetto di impedire la decadenza dell’Amministrazione dal diritto di procedere.

Tale principio, originariamente riferito all’avviso di accertamento, è stato ritenuto applicabile anche alla notifica della cartella esattoriale soggetta al termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, in ragione dell’identità della ratio legis e della ratio giuridica.

Nel caso concreto, il termine decadenziale era stato rispettato nei confronti della Upinto srl, obbligata principale e cedente l’azienda cui si riferivano le obbligazioni fiscali. Protom Group spa era invece cessionaria dell’azienda e coobbligata d’imposta. Considerata la formulazione disgiuntiva dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, che utilizza la congiunzione “o”, la Corte ha ritenuto sufficiente il rispetto del termine nei confronti di uno dei coobbligati.

Di conseguenza, la notifica della cartella a Protom Group spa in data successiva al termine decadenziale è stata considerata giuridicamente irrilevante ai fini della decadenza dell’Amministrazione.

Precedenti in materia di obbligazioni solidali

La Corte ha richiamato precedenti relativi alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, nei quali è stata affermata l’equiparabilità dell’atto di riscossione all’atto impositivo rispetto al termine decadenziale. In tali fattispecie è stata ritenuta sufficiente la notifica dell’atto, impositivo o di riscossione, entro il termine anche nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali, con applicazione dell’art. 1310, comma 1, c.c., nonostante la disposizione riguardi testualmente la prescrizione.

Sono stati menzionati i precedenti della Sezione Tributaria n. 27005 del 21 dicembre 2007 e n. 1463 del 27 gennaio 2016.

Distinzione rispetto all’orientamento civilistico sulla decadenza

La Corte ha dato atto dell’esistenza di un diverso orientamento civilistico, secondo cui l’art. 1310, comma 1, c.c., non sarebbe applicabile alla decadenza. Tale orientamento si fonda sulla distinzione tra prescrizione e decadenza:

  • la prescrizione deriva dall’inerzia del titolare del diritto e comporta l’estinzione del diritto stesso;
  • la decadenza impone il compimento di un determinato atto entro un termine perentorio, oltre il quale l’atto diventa inefficace, senza rilevanza delle ragioni dell’inerzia;
  • le norme sull’interruzione e sulla sospensione della prescrizione non si applicano alla decadenza, salvo diversa disposizione.

A sostegno di tale impostazione sono stati richiamati l’art. 2964 c.c. e le sentenze della Sezione Seconda civile n. 16945 del 20 giugno 2008 e n. 8288 del 19 giugno 2000.

Specialità della disciplina tributaria

La Corte ha tuttavia ritenuto prevalente, nel caso esaminato, la specialità della disciplina tributaria e procedimentale. L’attività di accertamento e riscossione tributaria costituisce attività di diritto pubblico, regolata da norme proprie e distinta dalla disciplina privatistica, definita dalla Corte come sostanzialmente de-procedimentalizzata rispetto a quella tributaria.

Pertanto, l’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 deve essere interpretato nel senso che il rispetto del termine nei confronti di uno dei coobbligati è sufficiente a impedire la decadenza dell’Amministrazione anche nei confronti degli altri. La Corte ha rilevato un’analogia con l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, relativo alla materia sanzionatoria.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente e ha posto a suo carico le spese del giudizio di legittimità, liquidate come segue:

  • Euro 3.000 per ciascun controricorrente;
  • spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate;
  • Euro 200 per esborsi in favore dell’Agente della riscossione;
  • maggiorazione del 15% per spese generali;
  • accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.

La decisione è stata assunta a Roma il 21 dicembre 2017 e depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2018.

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