Sentenza n. 4642/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 129/2025 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 8 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo, derivante dalla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, n. 129/2025, di riconoscere la carta del docente per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata l'8 aprile 2025 e notificata al Ministero il 21 ottobre 2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di 2.500 euro. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è procedibile perché, dalla notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito, il TAR ha ritenuto fondata la domanda: la spettanza delle somme risultava documentata e il Ministero non aveva allegato di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni e non ha diritto a compenso. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in 800 euro per compensi e spese, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto.
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza, dichiara l'inottemperanza al giudicato e dispone le misure necessarie per l'esecuzione, inclusa la nomina condizionata del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L'azione di ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, in base all'art. 14 del d.l. 669/1996, una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
- Quando la spettanza delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato è documentata e l'Amministrazione non allega di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine, detraendo gli eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'attivazione all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere e fissando un termine per l'esecuzione commissariale.
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