Risoluzione n. 30 del 26/02/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, ai fini fiscali, la qualificazione degli strumenti finanziari segue l'art. 44 TUIR e il DM 8 giugno 2011, indipendentemente dalla rappresentazione contabile IAS/IFRS. Gli Additional Tier 1 (AT1), poiché il loro rendimento non è totalmente ancorato ai risultati dell'emittente, sono assimilati alle obbligazioni e le relative remunerazioni sono deducibili per l'emittente, nel rispetto degli articoli 96 e 109, comma 9, TUIR. Il medesimo criterio vale per strumenti ibridi analoghi emessi anche da soggetti non finanziari.
Trattamento fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione (AT1)
Trattamento fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e degli AT1
La risoluzione esamina il trattamento fiscale degli strumenti ibridi di patrimonializzazione, con particolare riferimento agli Additional Tier 1 (AT1). Il documento chiarisce il rapporto tra classificazione contabile IAS/IFRS e qualificazione fiscale, precisando che ai fini delle imposte sui redditi prevalgono i criteri dell'art. 44 TUIR e delle norme di coordinamento del DM 8 giugno 2011.
Inquadramento del problema
Gli strumenti ibridi richiamati possono presentare, al tempo stesso, caratteristiche di debito e di capitale. In bilancio, sulla base del principio IAS 32 e della prevalenza della sostanza sulla forma, tali strumenti possono essere iscritti come passività oppure come strumenti rappresentativi di capitale, a seconda del contenuto sostanziale dell'obbligazione.
Il documento evidenzia che:
- alcuni strumenti hanno forma giuridica di capitale ma sostanza di passività;
- altri hanno forma giuridica di debito ma sostanza di equity;
- la classificazione contabile non coincide necessariamente con quella fiscale.
Criteri fiscali di classificazione ex art. 44 TUIR
Ai fini delle imposte sui redditi, la classificazione degli strumenti finanziari è dettata dall'art. 44 del TUIR.
In particolare:
- sono considerati similari alle azioni i titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), quando la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo;
- sono considerati similari alle obbligazioni i titoli di massa che prevedono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella indicata e che non attribuiscono diritti di partecipazione o di controllo sulla gestione.
La risoluzione sottolinea che:
- se la remunerazione è totalmente legata agli utili, lo strumento è fiscalmente assimilato alle azioni, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
- se invece sussiste un obbligo incondizionato di pagamento e non vi sono diritti partecipativi, lo strumento è assimilato alle obbligazioni.
Rapporto tra bilancio IAS/IFRS e fiscalità
Per i soggetti IAS/IFRS adopter, l'art. 83 TUIR riconosce in generale rilevanza fiscale alle qualificazioni e classificazioni di bilancio. Tuttavia, il DM 8 giugno 2011, art. 5, stabilisce una disciplina specifica per gli strumenti finanziari, imponendo una distinzione fiscale autonoma rispetto al bilancio.
In base a tale disposizione, indipendentemente dalle qualificazioni e classificazioni di bilancio, gli strumenti finanziari sono considerati:
- similari alle azioni se ricorrono i requisiti dell'art. 44, comma 2, lettera a), TUIR;
- similari alle obbligazioni se ricorrono i requisiti dell'art. 44, comma 2, lettera c), TUIR.
Ne deriva la possibilità di “doppi binari” tra valori civili e fiscali, con casi in cui:
- un debito iscritto in bilancio può essere fiscalmente qualificato come apporto di capitale, con conseguente dividendo indeducibile;
- un apporto a patrimonio netto può essere fiscalmente trattato come passività, con onere finanziario deducibile.
Regole di deducibilità e tassabilità
Il documento richiama le disposizioni dell'art. 5 del DM 8 giugno 2011 che coordinano la fiscalità degli strumenti finanziari con l'art. 109 TUIR.
In particolare:
- il comma 2 estende l'art. 109, comma 9, TUIR alle remunerazioni dovute su strumenti finanziari contabilizzati come passività ma fiscalmente classificati come similari alle azioni; in questo caso la remunerazione è indeducibile per la quota che comporta partecipazione ai risultati economici;
- il comma 3 applica l'art. 109, comma 4, secondo periodo, TUIR alle remunerazioni relative a strumenti contabilizzati come equity ma fiscalmente qualificati come passività; in tal modo si considera soddisfatta la condizione di preventiva imputazione a conto economico.
Il principio vale anche per il sottoscrittore:
- se lo strumento è fiscalmente assimilato a obbligazioni, i rendimenti sono trattati come interessi attivi;
- se è fiscalmente assimilato ad azioni, i rendimenti sono trattati come dividendi.
Qualificazione fiscale degli AT1
Con specifico riferimento agli Additional Tier 1 (AT1), la risoluzione conclude che tali strumenti sono fiscalmente assimilati alle obbligazioni ai sensi dell'art. 44 TUIR, poiché il loro rendimento non è totalmente ancorato al risultato della società emittente.
Di conseguenza:
- gli eventuali oneri generati dagli AT1 sono deducibili per la società emittente;
- la deducibilità opera secondo le regole dell'art. 96 TUIR;
- resta ferma l'indeducibilità della quota di interessi che comporti, direttamente o indirettamente, partecipazione ai risultati economici dell'emittente o di altre società del gruppo, ai sensi dell'art. 109, comma 9, TUIR.
Conferma normativa dell'art. 2, comma 22, DL 138/2011
La risoluzione richiama anche l'art. 2, comma 22, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che conferma per il reddito d'impresa la deducibilità delle remunerazioni dei predetti strumenti finanziari.
Tale disposizione precisa che:
- le remunerazioni sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente;
- restano applicabili l'art. 96 e l'art. 109, comma 9, TUIR.
Estensione agli strumenti analoghi non finanziari
La risoluzione precisa infine che il medesimo trattamento fiscale si applica anche agli strumenti ibridi con caratteristiche simili agli AT1 emessi da società di qualsiasi settore economico, diverso da quello finanziario.
In sintesi, il criterio decisivo non è la classificazione contabile, ma la struttura della remunerazione e la sua riconducibilità, o meno, alla partecipazione ai risultati economici dell'emittente.
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