Sentenza del 20/02/2017 n. 684 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Utilizzo lavoratori in nero - Deducibilità dei costi inerenti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata accolta. I costi relativi all'impiego dei lavoratori sono stati ritenuti inerenti, poiché funzionali allo svolgimento dell'attività della ditta. L'effettivo utilizzo dei lavoratori e la mera contestazione generica dell'Ufficio sulla certezza dei costi non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la deducibilità degli importi espressamente indicati nelle fatture.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il recupero a tassazione dei costi sostenuti per lavoratori impiegati senza regolare assunzione (lavoratori "in nero") nell'attività propria della ditta. Sosteneva che tali costi fossero inerenti all'attività d'impresa e quindi deducibili, essendo documentati nelle fatture e riferiti a prestazioni effettivamente utilizzate.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF sulla deducibilità dei costi inerenti
Sono deducibili i costi effettivamente sostenuti e inerenti all'attività d'impresa, anche quando riguardano lavoratori impiegati irregolarmente, purché ne sia provato l'effettivo impiego nell'attività e l'importo risulti documentato.
Massime di principio
- La circostanza che i lavoratori siano stati impiegati "in nero" può comportare conseguenze sanzionatorie e contributive, ma non esclude automaticamente la deducibilità fiscale del costo ai fini reddituali.
- Per la deduzione è centrale dimostrare l'inerenza, cioè il collegamento concreto tra la spesa e l'attività d'impresa, nonché l'effettività della prestazione.
- Una contestazione generica dell'Amministrazione finanziaria sulla certezza o congruità dei costi non è sufficiente, da sola, a disconoscerne la deduzione quando esistono elementi documentali e fattuali a supporto.
- La deducibilità non è automatica: il contribuente deve poter dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa, la prestazione ricevuta e la sua riferibilità all'attività esercitata.
- La decisione riguarda il profilo fiscale della deducibilità e non sana né rende lecita l'irregolarità nell'impiego dei lavoratori, che può restare soggetta ad autonome responsabilità e sanzioni.
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