Cassazione Civile, Sentenza n. 37949/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle sentenze della C.T.R. Lazio che avevano accolto gli appelli di Rossi avverso avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con i quali l'Amministrazione aveva ricostruito in via induttiva il reddito d'impresa per gli anni 1997-1999, recuperando Irpef, Irap e I.V.A.; questioni principali: attendibilità dei prospetti delle rimanenze (fornite dal contribuente come valore globale), correttezza del metodo di ricostruzione del venduto e dell'applicazione della percentuale di ricarico (uso di media aritmetica semplice vs media ponderale), e se la C.T.R. avesse rispettato i limiti del giudice di rinvio dopo la precedente cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e ha accolto i motivi secondo e quarto presentati dall'Agenzia; ha ritenuto che la C.T.R. non si sia uniformata al principio di diritto stabilito in precedenti ordinanze secondo cui la mera enunciazione del valore globale delle rimanenze, senza specificazione per categorie omogenee, legittima l'accertamento induttivo e l'inversione dell'onere della prova. Ha inoltre rilevato che, di fronte all'eterogeneità dei prodotti, l'Ufficio avrebbe dovuto usare medie ponderali per il ricarico; la C.T.R. invece ha annullato integralmente gli atti senza procedere a una corretta ricostruzione dei ricavi. Di conseguenza la Corte ha cassato le sentenze impugnate e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi indicati, con liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, primo comma, lett. d)
art. 39, primo comma, lett. d)
consente all'Amministrazione il ricorso ad accertamenti induttivi, in particolare per la ricostruzione dei ricavi sulla base delle rimanenze non adeguatamente documentate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, secondo comma
rilevante in tema di documentazione e fatturazione ai fini I.V.A.; usata nella censura relativa a omesse fatturazioni e documentazione fiscale
T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 15, comma 2
stabilisce l'obbligo di indicare il valore delle rimanenze distintamente raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore; l'assenza di tale dettaglio rende le rimanenze fiscalmente inattendibili
Codice di procedura civile, art. 384, primo comma
limita l'ambito di intervento del giudice di rinvio che deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione quando l'annullamento è per violazione di norme di diritto
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 4 e 5
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5
consente la cassazione per violazione di norme di diritto (n.4) e per motivazione contraddittoria o omessa (n.5); la Corte ha esaminato i motivi in relazione a tali disposizioni
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3
disciplinano i principi del processo tributario, in particolare la natura di impugnazione-merito e i limiti della pronuncia parziale
Codice di procedura civile, art. 277
richiamato in relazione ai poteri del giudice di valutazione e istruttori nella quantificazione del credito tributario
Massime di principio
- La mera indicazione del valore globale delle rimanenze senza dettaglio per categorie omogenee è insufficiente: legittima l'accertamento induttivo e l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente.
- Il contribuente che si oppone a un accertamento induttivo deve documentare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee (tipologia, quantità, valore unitario) per impedire che l'Ufficio non ne tenga conto.
- Il giudice di rinvio, se la cassazione è avvenuta per violazione di norme di diritto, è vincolato al principio enunciato dalla Corte di Cassazione e non può sostituirsi arbitrariamente alla sua indicazione: deve verificare se il contribuente ha assolto l'onere probatorio prescritto.
- Nell'accertamento basato su percentuali di ricarico, l'uso della media aritmetica semplice è ammissibile solo se la merce è omogenea; in presenza di forte eterogeneità occorre la media ponderale.
- Se il giudice ritiene parzialmente infondata la pretesa dell'Amministrazione, non è obbligato ad annullare integralmente l'atto: deve, nei limiti del petitum, quantificare correttamente la pretesa sostituendo la propria valutazione a quella dell'Ufficio.
- Elementi probatori o patrimoniali riferiti a periodi esterni alle annualità oggetto di accertamento hanno rilevanza limitata; il giudice deve concentrarsi sui fatti relativi agli anni contestati e sui documenti prodotti per quei periodi.
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