Ordinanza n. 2162/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07622/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio che aveva negato la legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo concernente il subentro nella precedente SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Lazio n. 07622/2026, chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda la legittimazione della società a contestare un provvedimento nel quale era contenuto l’inciso secondo cui non sarebbe stata veritiera la notizia che il cedente fosse intestatario di un esercizio di vicinato. L’appellante ha evidentemente sostenuto la lesività di tale affermazione e la propria posizione rispetto alla precedente SCIA e al subentro nell’attività. Il Consiglio di Stato ha rilevato, tuttavia, che l’inciso non è idoneo a pregiudicare l’appellante, non essendo essa destinataria del provvedimento, e che l’atto non costituisce esercizio di autotutela rispetto a precedenti atti. Quanto alla legittimazione, il giudice ha condiviso le argomentazioni del TAR e ha aggiunto che l’art. 8 del contratto stipulato con Gusto s.r.l. poneva a carico di quest’ultima l’iter relativo alla pratica SCIA e i relativi costi, senza prevedere il subentro nella pregressa SCIA della ricorrente né garanzie assunte da quest’ultima in proposito. È stato inoltre rilevato che l’interesse privato avrebbe potuto essere soddisfatto mediante la presentazione di una SCIA autonoma da parte di Gusto s.r.l., la modifica o integrazione del contratto in modo da qualificarlo come affitto d’azienda, oppure la prosecuzione dell’attività da parte della stessa società appellante, già munita di autorizzazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR. Ha ritenuto non lesivo l’inciso relativo alla non veridicità dell’intestazione dell’esercizio di vicinato, poiché l’appellante non era destinataria del provvedimento e conservava impregiudicate le eventuali posizioni giuridiche. Ha escluso, inoltre, che l’atto impugnato fosse un provvedimento di autotutela relativo ad atti precedenti. Ha condiviso la statuizione del TAR sulla carenza di legittimazione, valorizzando il contenuto del contratto, che non prevedeva il subentro nella precedente SCIA né una garanzia della società appellante. Ha infine ritenuto disponibili modalità alternative per soddisfare l’interesse privato, senza necessità di sospendere la sentenza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello è stata esaminata con riferimento alla richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Un inciso contenuto in un provvedimento amministrativo non è di per sé lesivo della posizione di un soggetto che non ne sia destinatario, quando non produca effetti pregiudizievoli immediati e lasci impregiudicate le sue eventuali posizioni giuridiche.
- La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo richiede una posizione giuridica differenziata e concretamente incisa dall’atto; tale requisito non può essere desunto dalla mera relazione contrattuale con il soggetto destinatario del provvedimento.
- Quando un contratto pone a carico del contraente l’espletamento dell’iter relativo alla SCIA e dei relativi costi, senza prevedere il subentro nella precedente SCIA di altro soggetto né garanzie al riguardo, il titolare della precedente SCIA non può fondare su tale contratto una legittimazione a impugnare il provvedimento concernente il subentro.
- La possibilità di soddisfare l’interesse privato mediante una SCIA autonoma, la modifica o integrazione del contratto per qualificarlo come affitto d’azienda oppure la prosecuzione dell’attività già autorizzata esclude, in sede cautelare, la necessità di sospendere la sentenza impugnata.
- Un provvedimento che non incide in autotutela su precedenti atti amministrativi non può essere qualificato come atto di autotutela per il solo fatto di contenere valutazioni riferite a una precedente situazione autorizzatoria.
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