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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 4811 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 179/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - atto di pignoramento presso terzi - eccezione di prescrizione crediti erariali - giurisdizione del Giudice Tributario - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi relativo a 21 cartelle esattoriali; il ricorrente denunciava l'illegittimità del pignoramento perché alcune cartelle erano in rateazione, altre oggetto di rottamazione e tre relative a crediti già prescritti (la prescrizione sarebbe maturata dopo la notifica delle cartelle e prima del pignoramento). La CTP di primo grado aveva dichiarato difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice dell'esecuzione, ritenendo la pretesa divenuta definitiva a seguito di una intimazione di pagamento non impugnata. Il ricorrente ha appellato sostenendo che il giudice tributario dovesse comunque pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione essendo questione di natura tributaria.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello. Ha confermato che, una volta avviata la procedura esecutiva con pignoramento presso terzi, compete al giudice dell'esecuzione – e non al giudice tributario – accertare l'eventuale prescrizione dei crediti che costituiscono il presupposto dell'atto esecutivo. Il giudice tributario non può emettere una pronuncia di mero accertamento negativo in ordine alla prescrizione nell'ambito di un procedimento che ha già assunto natura esecutiva. Per tali ragioni la declaratoria di difetto di giurisdizione della CTP è stata ritenuta corretta e l'appello è stato respinto; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice dell'esecuzione

    Quando è stata intrapresa una procedura esecutiva (pignoramento presso terzi) l'accertamento sulla sussistenza del diritto di procedere in esecuzione - compresa la verifica di eventuale prescrizione dei crediti che costituiscono il titolo esecutivo - compete al giudice dell'esecuzione e non al giudice tributario.

  • Divieto di pronunzia di mero accertamento negativo da parte del giudice tributario

    Il giudice tributario non è ammesso a pronunziarsi con una semplice declaratoria negativa su questioni che, nella fase esecutiva iniziata, devono essere valutate dal giudice ordinario nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione.

Massime di principio

  • Se è già stata avviata una procedura esecutiva (es. pignoramento presso terzi) le questioni relative alla validità del diritto di procedere in esecuzione, inclusa l'eccezione di prescrizione dei crediti, vanno sollevate davanti al giudice dell'esecuzione e non al giudice tributario.
  • L'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella e prima dell'atto di pignoramento può essere fatta valere nell'opposizione all'esecuzione; non è efficace richiedere al giudice tributario una pronuncia meramente negativa sul punto una volta iniziata l'esecuzione.
  • Per preservare i diritti del contribuente conviene tempestivamente valutare: (a) impugnare gli atti impositivi/ingiuntivi nei termini davanti al giudice tributario prima che diventino definitivi; (b) in caso di avvio dell'esecuzione, proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario per far valere eccezioni quali la prescrizione.
  • La presenza di una intimazione o di un titolo non impugnato che ha reso la pretesa definitiva può rafforzare il difetto di giurisdizione del giudice tributario rispetto agli atti esecutivi; è quindi essenziale documentare tempestivamente ogni causa di estinzione o sospensione del credito.

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