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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31774 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% dell'IRPEF trattenuta dall'ex datore di lavoro su una somma qualificata come incentivo all'esodo, sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota agevolata prevista dall'art. 19 del TUIR, anche perché l'accordo era stato raggiunto prima dell'abrogazione della disciplina agevolativa, sebbene il pagamento fosse avvenuto successivamente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la natura di incentivo all'esodo della somma, la mancanza di data certa dell'accordo e la sua eventuale natura transattiva o risarcitoria. Il contribuente ha inoltre impugnato la compensazione delle spese di lite, ritenendo insufficiente il richiamo alla complessità della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la somma corrisposta per incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro può beneficiare dell'aliquota agevolata, anche se non inserita in un piano generalizzato e anche se il lavoratore non possiede i requisiti minimi per il pensionamento. La pretesa natura transattiva o risarcitoria non è stata ritenuta provata, poiché non risultava una controversia autonoma rispetto alla cessazione del rapporto. È stato invece accolto il ricorso incidentale autonomo del contribuente sulle spese: la mera complessità della causa non costituisce una motivazione sufficiente per compensarle. La sentenza è stata cassata limitatamente alle spese, con rinvio alla CTR per il Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Il ricorso incidentale condizionato sull'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis (già art. 17)

    Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini [...] l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto.

    La norma prevede una tassazione agevolata, pari alla metà dell'aliquota applicabile al TFR, per le somme corrisposte per incentivare l'esodo. La Corte ha ritenuto sufficiente che la somma sia funzionalmente collegata alla cessazione anticipata del rapporto, senza necessità di un piano generalizzato o del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51

    Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta [...] in relazione al rapporto di lavoro.

    La nozione di reddito da lavoro dipendente è ampia e comprende ogni erogazione collegata o occasionata dal rapporto di lavoro, anche se non costituisce il diretto corrispettivo della prestazione lavorativa.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16 e art. 19

    Altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro.

    Le somme percepite una tantum in occasione della cessazione del rapporto sono soggette a tassazione separata; quando hanno specificamente funzione di incentivo all'esodo, si applica però il regime agevolato previsto dall'art. 19.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    La disposizione ha mantenuto, in via transitoria o ultrattiva, l'applicabilità del regime agevolato agli incentivi all'esodo collegati a situazioni maturate anteriormente all'abrogazione della norma.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi. Nel caso concreto, la contestazione dell'Ufficio sulla natura transattiva o risarcitoria della somma non è stata ritenuta supportata dalla dimostrazione di una controversia autonoma rispetto alla cessazione del rapporto.

  • Codice di procedura civile, art. 92, comma 2

    La compensazione delle spese è ammessa in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate e motivate. Il semplice richiamo alla complessità della controversia non è sufficiente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15

    La disciplina della compensazione delle spese prevista dall'art. 92 c.p.c. si applica anche al processo tributario.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha dato atto della non debenza, nel caso concreto, dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Massime di principio

  • Una somma corrisposta alla cessazione del rapporto può beneficiare della tassazione agevolata per incentivo all'esodo quando risulta funzionalmente diretta a favorire le dimissioni o la risoluzione anticipata, anche se non deriva da un piano aziendale generalizzato.
  • Non è necessario che il lavoratore abbia già maturato i requisiti pensionistici: l'agevolazione può applicarsi anche quando l'obiettivo è la razionalizzazione delle risorse aziendali e la creazione di nuove opportunità occupazionali.
  • La qualificazione della somma come transazione o risarcimento non prevale automaticamente sulla natura di incentivo all'esodo; occorre dimostrare l'esistenza di una controversia, anche potenziale, distinta dalla semplice cessazione del rapporto.
  • Per valutare il regime fiscale applicabile è essenziale esaminare il contenuto dell'accordo, la causa concreta del pagamento, il collegamento con le dimissioni e la data degli accordi rispetto alle modifiche legislative.
  • Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere giustificata con formule generiche come la particolare complessità della causa: devono essere indicate ragioni concrete, specifiche ed eccezionali, idonee a consentire il controllo della motivazione.
  • Quando il giudice di merito conferma la natura di incentivo all'esodo sulla base dell'accordo e delle circostanze concrete, una contestazione dell'Ufficio fondata soltanto su una diversa qualificazione giuridica tende a configurare una questione di diritto, non un omesso esame di fatto.

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