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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02663/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte attrice)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta da un soggetto che assumeva di aver acquistato un immobile intestato fiduciariamente alla suocera, in base a procura a vendere rilasciata da quest’ultima anche a sé stesso e senza obbligo di pagamento. L’attore sosteneva di avere abitato l’immobile con la moglie, poi di essersene allontanato per ragioni di salute, e che la suocera avesse successivamente promosso contro di lui un giudizio di rilascio fondato sul comodato del bene, conclusosi a lui sfavorevolmente in contumacia. In primo grado venivano rigettate le domande di accertamento dell’autenticità della procura, dell’intestazione fiduciaria e della proprietà in capo all’attore, nonché la domanda subordinata ex art. 2932 c.c.; in appello il rigetto veniva confermato. Nel ricorso per cassazione l’attore deduceva, in sintesi: 1) violazione di legge e dell’efficacia del giudicato, perché la Corte d’appello aveva ritenuto coperta da giudicato implicito la proprietà dell’immobile, nonostante il precedente giudizio avesse riguardato solo il rapporto di comodato e non la proprietà; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e omesso esame, poiché la Corte territoriale non aveva deciso sulle domande relative alla procura a vendere e all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; 3) omessa pronuncia e carenza motivazionale sulle stesse questioni; 4) violazione di legge e dei principi in tema di prova del patto fiduciario e della domanda ex art. 2932 c.c., lamentando il mancato esame delle prove richieste. Nel corso del giudizio di legittimità la resistente ha depositato un atto di costituzione tardivo e una documentazione transattiva con rinuncia al ricorso da parte dell’erede, ma la Corte ha ritenuto tale produzione inammissibile e inutilizzabile perché non proveniente da un valido controricorso e non notificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la costituzione della resistente come semplice memoria tardiva e ha escluso di poter considerare la documentazione transattiva e la rinuncia al ricorso prodotte successivamente, perché non ritualmente introdotte nel giudizio di legittimità. Nel merito ha accolto i primi tre motivi del ricorso. Ha affermato che, in una precedente causa avente ad oggetto solo il rilascio del bene fondato sul comodato, non si forma giudicato implicito sulla proprietà dell’immobile, poiché il diritto dominicale non costituisce presupposto logico necessario di una domanda di restituzione proposta in termini personali. Ha inoltre rilevato che, anche ove la convenuta fosse proprietaria, ciò non escludeva la possibile esistenza di un patto fiduciario o dell’obbligo di ritrasferimento, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare le ulteriori domande relative alla procura a vendere e alla domanda ex art. 2932 c.c., invece di arrestarsi al preteso giudicato sulla proprietà. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle doglianze del ricorrente sulla valutazione delle prove e sulla decisione del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia sulle domande relative alla procura e all’esecuzione ex art. 2932 c.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per censurare la pretesa nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 1803 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di comodato

  • art. 1804 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di comodato

  • art. 1809 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di comodato e restituzione del bene

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere probatorio sui fatti costitutivi della proprietà e del patto fiduciario

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l’estensione del giudicato implicito

  • art. 2932 c.c.

    indicata come base della domanda subordinata di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire il bene

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per affermare l’inidoneità di una mera memoria di costituzione non notificata a svolgere funzione di controricorso

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato, ratione temporis, per escludere l’utilizzabilità della produzione documentale tardiva non notificata

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio

  • art. 11 Cost.

    richiamato nel primo e nel quarto motivo tra le norme asseritamente violate

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo e nel quarto motivo a tutela del diritto di difesa

  • art. 1351 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla forma dei patti

  • art. 1704 c.c. e segg.

    richiamati nel quarto motivo per il patto fiduciario e gli schemi negoziali affini

  • art. 2721 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di prova testimoniale

  • art. 2724 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di ammissibilità della prova testimoniale

  • art. 2733 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di confessione e valutazione probatoria

Massime di principio

  • La domanda di rilascio o restituzione di un immobile proposta come azione personale non si trasforma in rivendicazione per il solo fatto che il convenuto contesti la proprietà o la invochi a propria difesa; l’onere della prova resta ancorato alla domanda originaria.
  • Il giudicato formatosi su una causa avente ad oggetto il solo rapporto di comodato o di rilascio non copre, di regola, la questione della proprietà del bene, salvo che tale questione costituisca realmente un presupposto logico indefettibile della decisione.
  • Nell’accertare il giudicato implicito il giudice deve verificare se la questione pretesamente coperta fosse davvero necessaria e indispensabile alla precedente decisione; se il bene poteva essere restituito sulla base di un rapporto obbligatorio, la proprietà non è automaticamente inclusa nel giudicato.
  • Se l’attore deduce un patto fiduciario o una specifica obbligazione di ritrasferimento e propone domanda ex art. 2932 c.c., il giudice non può arrestarsi alla sola affermazione della proprietà del convenuto, ma deve esaminare autonomamente tali domande e le relative prove.
  • Nel giudizio di cassazione, una semplice memoria di costituzione depositata dall’intimato dopo il termine e non notificata al ricorrente non vale come controricorso; in mancanza di controricorso la parte può solo partecipare alla discussione orale, nei casi previsti.
  • Produzioni documentali tardive non ritualmente introdotte nel giudizio di legittimità non possono essere considerate ai fini della decisione, neppure se astrattamente idonee a sostenere una rinuncia al ricorso o una cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàComodatoContratto preliminare
RamiProcesso civileDiritti realiContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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