Sentenza del 30/07/2020 n. 16367 - Corte di Cassazione
IVA - Regime del margine - Onere di prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del regime del margine IVA su acquisti intracomunitari di autoveicoli usati da E. Car Ltd. L'Agenzia contestava che la contribuente avesse indebitamente applicato il regime del margine e avesse effettuato irregolare fatturazione per le successive rivendite interne. La CTR aveva annullato le sanzioni e il rilievo relativo alle fatture, ritenendo che l'amministrazione non avesse dimostrato la consapevolezza della società circa l'illiceità dell'operazione e che la verifica del codice identificativo IVA del cedente comunitario fosse facoltativa per la contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali (1°, 4° e 5°) proposti dall'Agenzia, cassando la sentenza della CTR nei punti indicati e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. La Cassazione ha affermato che, se l'amministrazione contesta con elementi oggettivi e specifici l'uso indebito del regime del margine, spetta al cessionario provare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile (per i veicoli, ad es. l'accertamento della storia dei precedenti intestatari dalla carta di circolazione). Ha inoltre chiarito che il principio di neutralità IVA può consentire la detrazione per acquisti intracomunitari nonostante difetti formali se sono soddisfatti i requisiti sostanziali; tuttavia la contribuente non poteva beneficiare della neutralità avendo applicato il regime del margine in modo inapplicabile e non avendo esercitato la detrazione nei termini. Il ricorso incidentale della contribuente è stato invece accolto limitatamente all'applicazione, ove possibile, del regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole (d.lgs. n.158/2015).
Norme richiamate
art. 36 d.l. n.41/1995 (convertito in l. n.85/1995) - regime del margine
Il regime del margine è un regime speciale e derogatorio da interpretare restrittivamente; quando l'amministrazione contesta con elementi oggettivi l'uso indebito, grava sul cessionario l'onere di dimostrare buona fede e massima diligenza.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Norma sanzionatoria sulla colpevolezza del contribuente: la mancata diligenza richiesta giustifica l'applicazione delle sanzioni amministrative.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471
Norma sulle sanzioni tributarie; la Corte richiama la disciplina sanzionatoria e le modifiche sopravvenute (d.lgs. n.158/2015) che possono essere favorevoli al contribuente.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Principio generale di ripartizione dell'onere della prova: applicato per chiarire che, nel caso di contestazione fondata da parte dell'amministrazione, il cessionario deve provare la propria buona fede e diligenza.
artt. 46 e 47 d.l. 30 agosto 1993 n. 331 (integrazione e annotazione fatture per acquisti intracomunitari)
Obblighi formali per gli acquisti intracomunitari: la violazione formale non esclude automaticamente il diritto alla detrazione se sono dimostrati i requisiti sostanziali, ma la mancata esercitazione del diritto nei termini può produrre effetti sfavorevoli.
art. 45 d.l. 30 agosto 1993 n. 331
Norma interpretata in luce del principio di neutralità IVA: la detrazione può essere riconosciuta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, nonostante violazioni formali.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Termini per l'esercizio del diritto alla detrazione: la decadenza può operare se la tardività è dovuta a negligenza, elemento che il contribuente deve dimostrare di non avere.
d.lgs. n.158/2015 (modifiche sanzionatorie)
Ius superveniens più favorevole in materia di regime sanzionatorio del reverse charge: applicabile retroattivamente alle violazioni non divenute definitive, e quindi in taluni casi attenua le sanzioni precedentemente contestate.
Massime di principio
- Se l'amministrazione presenta elementi oggettivi e specifici che indicano un uso indebito del regime del margine, il cessionario deve provare la propria buona fede e di aver adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile.
- Per la compravendita di veicoli usati, la diligenza richiesta comprende, almeno, l'accertamento della 'storia' del veicolo nei limiti dei dati della carta di circolazione e di elementi di facile reperibilità sui precedenti intestatari.
- La semplice e acritica fiducia nelle dichiarazioni del cedente comunitario non è sufficiente a dimostrare la diligenza; occorre un comportamento attivo e verifiche elementari quando vi siano indizi.
- In caso di acquisti intracomunitari, la violazione di adempimenti formali (integrazione/annotazione fatture) non preclude automaticamente il diritto alla detrazione se sono dimostrati i requisiti sostanziali (acquisto da soggetto passivo IVA e destinazione a operazioni imponibili).
- Il diritto alla detrazione può essere precluso dalla mancata esercitazione nei termini (art.19 DPR 633/1972) se la tardività è dovuta a negligenza; il contribuente deve dimostrare l'assenza di negligenza.
- Se sopravviene una normativa sanzionatoria più favorevole (ius superveniens), questa può essere applicata retroattivamente alle violazioni non definitive e attenuare le sanzioni.
- In sintesi: in casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare e conservare verifiche semplici ma efficaci (es. controlli della carta di circolazione, riscontri rapidi sui precedenti proprietari, conservazione di comunicazioni e dichiarazioni del cedente) per poter dimostrare buona fede e diligenza.
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