Cassazione Penale, Sentenza n. 37396/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente propose ricorso avverso la conferma della condanna (mesi 6 di reclusione) per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per omesso versamento di € 390.188,65. I motivi di impugnazione erano: (1) nullità per tardiva notificazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale (violazione art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.); (2) nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza (la imputazione originaria era per dichiarazione infedele, art. 4 d.lgs. 74/2000, mentre la condanna è stata per omesso versamento IVA, art. 10-ter), con la censura che la fattispecie ritenuta in sentenza sarebbe diversa nella sua sostanza rispetto a quella contestata; (3) vizio in ordine all'elemento soggettivo e rilievo della crisi di liquidità come giustificazione del mancato pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la tardiva trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente nullità ex art. 178 c.p.p.: il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio derivante dal ritardo, cosa non fatta nel caso di specie. Sul secondo motivo ha confermato che non sussiste difetto di correlazione tra accusa e sentenza, perché il capo di imputazione conteneva gli elementi costitutivi del reato di omesso versamento (indicazione in dichiarazione dell'imposta dovuta, importo dichiarato, versamenti periodici e residuo non versato) e l'imputata si è difesa proprio in relazione all'omesso versamento (anche invocando la crisi aziendale). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che l'entità del debito ai fini dell'art. 10-ter è quella risultante dalla dichiarazione e che la modifica dell'imputazione è rilevante soltanto se arreca un concreto pregiudizio alla difesa. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la censura, rilevando che la ricorrente non ha fornito prove idonee della crisi di liquidità e delle iniziative concrete per soddisfare il debito; la sentenza di merito ha correttamente valutato che il debito era risalente e che la società era fallita nel 2021. Il ricorso è stato dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'art. 10-ter punisce l'omesso versamento dell'IVA quando l'importo dovuto, risultante dalla dichiarazione annuale (tenuto conto dei versamenti periodici), supera la soglia di punibilità; l'art. 4 punisce la dichiarazione infedele. La Corte precisa che se la dichiarazione indica un'imposta dovuta superiore alla soglia e non viene versata, integra l'ipotesi di omesso versamento; diversamente, se la dichiarazione è falsa, possono concorrere anche i reati dichiarativi (artt. 2,3,4), ma solo se l'omesso versamento è materialmente sussistente.
codice di procedura penale (art. 178, art. 521, art. 522, art. 606)
Art. 178 c.p.p. (nullità): le nullità sono tassative; la tardiva comunicazione delle conclusioni del P.G. non comporta automaticamente nullità se non è dimostrato il concreto pregiudizio alla difesa. Art. 521-522 c.p.p.: l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza va valutato non con confronto meramente letterale ma in funzione del concreto diritto di difesa; la trasformazione del fatto è rilevante solo se pregiudica la possibilità di difesa. Art. 606 c.p.p. indica i motivi di ricorso per cassazione richiamati.
d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23-bis, comma 2 (norma emergenziale)
La norma prevedeva modalità telematiche per comunicazioni processuali durante la disciplina emergenziale; la Corte ha osservato che la mancanza di comunicazione telematica non produce automaticamente nullità generale a regime intermedio e non è sanzionata se non è dimostrato il concreto pregiudizio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezioni semplici)
Richiamata la consolidata giurisprudenza che: (i) la nozione di mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale che arrechi reale pregiudizio alla difesa; (ii) l'entità del debito IVA ai fini di art.10-ter si desume in via privilegiata dalla dichiarazione annuale (salvo che il dato non risulti giustificato dall'esame formale); (iii) la tardiva trasmissione delle conclusioni richiede prova del concreto pregiudizio.
Massime di principio
- La tardiva notificazione delle conclusioni del Pubblico Ministero in appello non comporta automaticamente nullità della sentenza: chi lamenta il ritardo deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.
- Per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) rileva, di regola, l'ammontare dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, comprensivo dei versamenti periodici: se quella dichiarazione indica un'imposta dovuta superiore alla soglia di punibilità e l'importo non viene versato, può integrarsi l'art. 10-ter.
- La diversa qualificazione giuridica del fatto (es. dichiarazione infedele vs omesso versamento) non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione se l'imputato ha avuto la possibilità concreta di difendersi rispetto all'oggetto della contestazione e gli elementi materiali sono sostanzialmente coincidenti.
- La deduzione della crisi di liquidità come giustificazione del mancato versamento richiede prove concrete e l'allegazione di iniziative efficaci (anche con riserve personali) poste in essere per far fronte al debito; la sola situazione economica negativa senza riscontri probatori non esclude la responsabilità penale.
- Le nullità processuali sono interpretate in modo restrittivo: il sistema sanzionatorio presuppone l'indicazione di un concreto pregiudizio per la parte che le invoca, non la mera enunciazione formale dell'irregolarità.
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