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Ordinanza

Ordinanza n. 13132/2026 - Roma, Sezione 2T

ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 23/6/2017 (R.G. 52798/2012, cronol. 5979/2017)

Giustizia amministrativa201913871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8511/2020, relativa all’ottemperanza del decreto della Corte d’Appello di Roma del 23 giugno 2017

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza deducendo la persistente inadempienza del Ministero della Giustizia e del precedente commissario ad acta rispetto alla sentenza del TAR Lazio n. 8511/2020, passata in giudicato e rimasta ineseguita. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie per dare esecuzione sia al decreto della Corte d’Appello di Roma, che aveva liquidato in suo favore, quale procuratore distrattario, euro 360,00 per spese di lite, sia alla sentenza del TAR. In particolare, ha domandato il pagamento dell’importo principale, degli oneri accessori — spese forfettarie, CPA e IVA — e degli interessi legali decorrenti dal deposito del decreto sino al soddisfo, nonché eventuali chiarimenti sulle modalità di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha rilevato la necessità di modificare l’assetto commissariale previsto dalla precedente sentenza. Ha quindi disposto la revoca della nomina del commissario ad acta precedentemente individuato nel responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia. In applicazione dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, come modificato dalla normativa richiamata nell’ordinanza, ha incaricato il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia di individuare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il funzionario destinato a svolgere le funzioni di nuovo commissario ad acta, con obbligo di dare esecuzione al dictum giudiziale nei successivi sessanta giorni. La fase è stata definita mediante disposizione degli incombenti indicati in motivazione; le spese sono state compensate, anche in considerazione della difesa personale del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di chiarimenti sulle modalità di ottemperanza.

  • art. 5-sexies legge 24 marzo 2001, n. 89

    Nel testo novellato, impone il coinvolgimento del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia nell’individuazione del funzionario da nominare commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 817, lett. m), legge 30 dicembre 2024, n. 20

    È richiamato quale norma modificativa dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, applicata dal TAR per la nuova individuazione del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta precedentemente nominato non risulti idoneo ad assicurare l’esecuzione del giudicato, il giudice può revocarne la nomina e disporre l’individuazione di un nuovo commissario secondo la disciplina sopravvenuta applicabile.
  • In materia di esecuzione dei decreti adottati ai sensi della legge n. 89/2001, il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di commissario ad acta deve essere individuato secondo le modalità previste dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 nel testo vigente e applicabile al momento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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