Sentenza del 31/10/2019 n. 28060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR delle Puglie che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione con cui erano state recuperate le ordinarie imposte di registro e ipotecaria. La contribuente aveva acquistato il fondo usufruendo provvisoriamente delle agevolazioni fiscali previste per la formazione della piccola proprietà contadina, ma non aveva prodotto entro tre anni dalla registrazione dell'atto il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti richiesti. L'Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 604/1954 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il termine triennale fosse perentorio e che l'omessa produzione comportasse la decadenza dal beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito respingendo il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il certificato definitivo deve essere presentato entro tre anni dalla registrazione dell'atto, a pena di decadenza. La contribuente può evitare la decadenza solo dimostrando di essersi attivata tempestivamente e diligentemente, seguendo l'iter amministrativo e provando che il ritardo sia dipeso dall'inerzia degli uffici, non da propria negligenza. Nel caso concreto, le mere affermazioni relative allo smarrimento del certificato non erano sufficienti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori indicati in sentenza.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 3
Prevede il certificato attestante il possesso dei requisiti necessari per beneficiare del trattamento tributario agevolato relativo alla piccola proprietà contadina.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 1
Consente, al momento della registrazione, di utilizzare un'attestazione provvisoria in luogo del certificato definitivo, con applicazione provvisoria delle agevolazioni.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 2
in difetto ... son dovute le normali imposte
La mancata presentazione del certificato definitivo entro tre anni dalla registrazione comporta la decadenza dal beneficio e rende dovute le imposte ordinarie.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 3
l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero ... si prescrive con il decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente
Il termine per l'azione di recupero delle imposte ordinarie decorre dalla scadenza del termine triennale concesso al contribuente per presentare il certificato definitivo.
Codice civile, art. 2697
Chi intende avvalersi dell'agevolazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, compresa la tempestiva attivazione per ottenere la documentazione richiesta.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è concessa provvisoriamente subordinatamente alla produzione di un documento, il termine previsto per presentarlo può essere perentorio e la sua inosservanza può determinare automaticamente la decadenza dal beneficio.
- Il contribuente deve non solo presentare tempestivamente la domanda o l'istanza, ma anche seguire l'iter amministrativo, rispondere alle richieste dell'ufficio e conservare prove documentali delle attività svolte.
- Il ritardo dell'amministrazione può escludere la decadenza soltanto se il contribuente dimostra di essersi attivato in tempo utile e di avere diligentemente sollecitato il rilascio del documento.
- Mere dichiarazioni, spiegazioni non documentate o riferimenti allo smarrimento della documentazione non sono normalmente sufficienti a dimostrare l'assenza di negligenza.
- In mancanza della prova del rispetto del termine o dell'inerzia degli uffici, l'amministrazione può recuperare le imposte ordinarie, applicando il regime fiscale non agevolato.
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