Cassazione Penale, Sentenza n. 21588/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di semilibertà: deduceva (1) errato calcolo del requisito temporale (sosteneva che l'espiazione dovesse computarsi dal 02/11/2006, per effetto del vincolo di continuazione, e che pertanto aveva già espiato oltre i due terzi della pena) e (2) nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione in ordine al rifiuto di adottare il calcolo da lui prospettato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la metodologia adottata dal Tribunale di sorveglianza e dalla Procura generale: per i reati ostativi va operato lo scioglimento del cumulo e la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria (non già ridotta ai sensi dell'art. 78 cod. pen.). Inoltre, per effetto del principio di non fungibilità (art. 657, comma 4 c.p.p.), le pene espiate anteriormente alla consumazione del reato successivo non possono essere ricalcolate due volte: i periodi già utilizzati nel cumulo precedente non possono essere sommati nuovamente al cumulo formato a partire dal 26/03/2010. Pertanto il Tribunale ha correttamente valutato che, anche considerando la liberazione anticipata concessa, il ricorrente non ha ancora espiato i due terzi della pena in corso di esecuzione a partire dal 26/03/2010. Inoltre la valutazione di merito circa l'inesistenza di un percorso di reale reinserimento sociale (fattore di non meritevolezza) non è stata impugnata e avrebbe comunque impedito la concessione del beneficio.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore usato per ridurre l'ammontare aggregato delle pene quando il cumulo supera la soglia massima; tuttavia, se nel cumulo sono compresi reati ostativi la Corte richiede lo scioglimento del cumulo e la considerazione della pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria ai fini dei benefici penitenziari
art. 416-bis cod. pen.
Reato associativo di tipo mafioso qualificato come ostativo alla concessione dei benefici penitenziari; le condanne per reati ostativi richiedono che la pena relativa sia considerata nella sua entità originaria quando si valuta l'accesso ai benefici
art. 657, comma 4 cod. proc. pen.
Principio di non fungibilità delle pene: ai fini del conteggio delle pene da eseguire vanno computati, rispetto a ciascun reato, solo i periodi di custodia o pena espiati dopo la commissione di quel reato; ciò impedisce il doppio computo di periodi già utilizzati in un cumulo precedente
Sez. U, n. 30753/2023 (Cassazione)
«In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria»
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio applicato nel caso: quando nel cumulo è presente un reato ostativo lo scioglimento del cumulo richiede che la pena ostativa sia considerata per intero ai fini dell'ammissibilità dei benefici
Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023 e Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021 (Cassazione)
«Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono»
Conferma il divieto di riassegnare a un cumulo successivo periodi già conteggiati in un cumulo precedente e chiarisce che il riconoscimento della continuazione non autorizza il doppio computo dell'espiazione
Massime di principio
- Per l'accesso a benefici (es. semilibertà) quando nel cumulo figurano reati ostativi occorre sciogliere il cumulo e considerare la pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria, anche se in sede di unificazione è stato applicato l'art. 78 cod. pen.
- Il criterio moderatore dell'art. 78 favorevole al condannato può essere limitato dall'obbligo di trattenersi alla pena originaria per i reati ostativi ai fini dei benefici: non sempre la riduzione di cumulo si riflette sul computo ai fini dei benefici
- Per il conteggio del periodo di espiazione rileva la data di consumazione di ciascun reato (art. 657 c.p.p., comma 4): vanno computati ai fini del cumulo e dei benefici solo i periodi di pena o custodia successivi alla commissione del reato considerato
- Non è ammesso il doppio computo di periodi già utilizzati in un cumulo precedente: se un periodo è stato già detratto per un cumulo non può essere nuovamente sommato in un successivo
- Anche se si ottengono corrette questioni formali sul calcolo, il ricorso rischia di rimanere inefficace se non si impugna anche la valutazione di merito (meritevolezza) che può comunque escludere il beneficio
- La mera affermazione di continuità o dissociazione formale non sostituisce la necessità di dimostrare un percorso concreto e consolidato di reinserimento sociale: permessi premio limitati o attività intramurarie brevi possono non essere sufficienti
- Chi impugna il calcolo del cumulo deve agire anche contro il provvedimento di cumulo (es. atto della Procura generale) e dimostrare con chiarità la diversa ricostruzione temporale e giuridica dei periodi di espiazione
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