Sentenza n. 1618/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 648 del 20 marzo 2026, che aveva ordinato all'associazione di consentire l'accesso a documentazione consorziale e relativa alla gestione delle risorse idriche
Esito
Favorevole al ricorrente (società richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza con cui il TAR Piemonte aveva riconosciuto il diritto di accesso a: catasto consorziale; piano distrettuale e ulteriori strumenti disciplinanti l'erogazione delle risorse idriche nel territorio dell'associazione; regolamenti previsti dagli artt. 22, comma 4, lettera i), e 57 dello Statuto, non rinvenibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. La sentenza ottemperanda e il ricorso sono stati notificati alla resistente, che non ha eseguito la statuizione né concesso l'accesso entro il termine già assegnato. Sono state domandate anche la dichiarazione di nullità degli eventuali atti elusivi o violativi del giudicato, l'astreinte e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché si trattava di una sentenza del medesimo TAR, non appellata, il cui termine di esecuzione era inutilmente decorso. Il giudice ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione agricoltura e cibo della Regione Piemonte, o un suo delegato, quale organo appartenente all'ente cui compete la vigilanza sui consorzi irrigui ai sensi della l.r. Piemonte n. 21/1999. Il commissario dovrà dare esatta esecuzione alla sentenza, garantendo l'accesso ai documenti indicati, a decorrere dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della decisione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto individuato nell'ambito dell'ente istituzionalmente competente alla vigilanza. Per la stessa ragione dell'immediata nomina del commissario, il TAR non ha applicato l'astreinte. La resistente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; è stata invece respinta la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 26, comma 2, c.p.a., poiché la resistente non si era costituita.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto applicabile la tutela esecutiva per dare attuazione a una propria sentenza non appellata, nominando direttamente un commissario ad acta.
art. 26, comma 2, c.p.a.
La richiesta di condanna per condotta processuale o generale censurabile è stata respinta perché la resistente non si era costituita in giudizio.
l.r. Piemonte n. 21/1999
Individua la competenza regionale di vigilanza sui consorzi irrigui, giustificando la scelta del Direttore della Direzione agricoltura e cibo della Regione Piemonte quale commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza amministrativa non appellata riconosce un diritto di accesso e il termine assegnato per l'esecuzione è inutilmente decorso, il giudice che ha pronunciato la sentenza può accogliere il ricorso per ottemperanza e procedere direttamente alla nomina di un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato presso l'amministrazione o l'ente pubblico cui la legge attribuisce poteri di vigilanza sull'amministrazione inadempiente, purché tale organo sia idoneo a garantire l'esatta esecuzione del giudicato.
- La nomina immediata del commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione di un'astreinte, quando il giudice ritenga che la misura sostitutiva assicuri direttamente l'esecuzione della pronuncia.
- Non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta quando l'incarico è conferito a un organo appartenente all'ente pubblico istituzionalmente competente alla vigilanza sull'amministrazione inadempiente.
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