Cassazione Penale, Sentenza n. 02410/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva sospeso il procedimento penale e aveva dichiarato un"incapacità processuale irreversibile" disponendo la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata. I principali vizi denunciati erano: violazione di legge e difetto assoluto di motivazione (mancata indicazione delle ragioni di fatto che giustificano l"incapacità e la sua irreversibilità); mancata adozione di alcun accertamento peritale e assenza di elementi emersi nel processo a supporto della decisione; confusione/"ibridazione normativa" tra le discipline dell"incapacità processuale reversibile e irreversibile (artt. 71 e 72/72‑bis c.p.p.); violazione degli artt. 70, comma 1, e 544‑ter c.p.p. in relazione ai presupposti per l"adozione dell"ordinanza e mancata valutazione dell"esistenza dei presupposti per un"eventuale proscioglimento o non luogo a procedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati in particolare i primi due motivi, rilevando un difetto di motivazione ai sensi dell"art. 125, comma 3, c.p.p.: l"ordinanza limitava la propria argomentazione al richiamo normativo e a una precedente ordinanza del GIP del 20/02/2025, senza indicare i fatti o gli elementi che giustificassero la sospensione del procedimento, il giudizio di incapacità processuale e la configurabilità della pericolosità sociale. Non risultava che il Tribunale avesse disposto alcuna perizia (art. 70 c.p.p.) né che avesse valutato gli accertamenti svolti nelle indagini preliminari. Era, inoltre, oscura la qualificazione dell"incapacità come reversibile o irreversibile. Conseguentemente la Corte ha annullato l"ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa. È stata anche disposta l"omissione dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell"art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 72 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Tribunale in relazione alla verifica della permanenza dello stato di pericolosità; la Corte rileva che il richiamo normativo non supplisce all"obbligo motivazionale sui fatti che giustificano la misura.
art. 71 cod. proc. pen.
Disciplina l"ipotesi di incapacità processuale reversibile; la Corte evidenzia che occorre chiarezza su se sia stata ritenuta reversibile o irreversibile l"incapacità, poiché le conseguenze procedurali sono diverse.
art. 72‑bis cod. proc. pen.
Disciplina l"incapacità processuale irreversibile; la Corte segnala l"incoerenza tra la dichiarazione di irreversibilità e l"adozione di provvedimenti propri dell"ipotesi di sospensione (più tipica della reversibilità) senza adeguata motivazione.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposta i requisiti minimi di motivazione per i provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che l"ordinanza impugnata non soddisfacesse tali requisiti, mancando l"esposizione delle ragioni di fatto a fondamento della decisione.
art. 70 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice la facoltà di disporre perizia per accertare la capacità di stare in giudizio; la Corte ha rilevato l"assenza di qualsiasi strumento di verifica peritale nonostante la possibilità normativa.
art. 70, comma 1, e art. 544‑ter cod. proc. pen.
Richiamati nel quarto motivo in relazione ai presupposti per l"adozione dell"ordinanza; la Corte ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni dopo aver accolto i motivi principali, ma segnala che la valutazione dei presupposti procedurali deve essere rigorosa.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto l"omissione delle generalità e dati identificativi del ricorrente nel dispositivo.
Massime di principio
- Un provvedimento che sospende il processo per incapacità processuale deve contenere una motivazione chiara e concreta sui fatti che giustificano la sospensione e la valutazione dell"incapacità, conformemente all"art. 125 c.p.p.; il mero rinvio a norme o ad atti precedenti non è sufficiente.
- Quando sussiste il dubbio sulla capacità di stare in giudizio il giudice ha il potere (e spesso il dovere) di disporre un accertamento peritale ai sensi dell"art. 70 c.p.p.; l"assenza di una perizia rende la decisione vulnerabile in sede di gravame o ricorso.
- Occorre distinguere nettamente tra incapacità processuale reversibile (art. 71) e irreversibile (art. 72‑bis): la qualificazione incide sulle conseguenze procedurali (sospensione e possibile ripresa vs misure più definitive) e deve risultare espressamente motivata.
- L"applicazione di una misura di sicurezza (es. libertà vigilata) richiede motivazione aggiornata e specifica sulla pericolosità sociale attuale dell"imputato; richiamare semplicemente provvedimenti precedenti senza valutazione attuale può essere insufficiente.
- In sede predibattimentale il giudice non può adottare provvedimenti decisivi senza aver garantito, quando necessario, adeguati accertamenti nel contraddittorio; la mancanza di confronto probatorio espone il provvedimento ad annullamento e rinvio.
- Se dal provvedimento emergono incongruenze (es. applicazione di regole per incapaci reversibili mentre si dichiara l"irreversibilità), è probabile che la decisione venga cassata per difetto di motivazione o per vizio procedurale.
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