Cassazione Civile, Sentenza n. 787/2021 del 19/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Enalpina, titolare di una concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico dal torrente Biois, aveva convenuto i Comuni per ottenere accertamenti sui diritti/obblighi derivanti dalla concessione e la nullità di clausole relative ai corrispettivi. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche dichiarò il difetto di interesse su alcune domande e incompetente per altre; Enalpina impugnò tardivamente, secondo il T.S.A.P., poiché il termine di 30 giorni previsto dall'art. 189 r.d. n. 1775/1933 sarebbe decorso dalla notificazione a mezzo PEC della sentenza (30/5/2018). La ricorrente contestò che, per la disciplina speciale dell'art. 183 r.d. n. 1775/1933, la procedura di notificazione fosse bifasica e che il termine non dovesse decorrere sino alla registrazione o alla successiva notificazione prevista dal comma 4; deduceva errore nella valutazione della decorrenza del termine, anche in ragione della dicitura del cancelliere che richiamava "art. 183, comma 2".
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, alla luce delle modifiche della disciplina dell'imposta di registro (d.P.R. n. 131/1986, art. 66), la preventiva registrazione della sentenza non è più condizione per la decorrenza del termine breve per impugnare le decisioni dei Tribunali regionali delle acque pubbliche: la notificazione a mezzo PEC della copia integrale del dispositivo, a cura del cancelliere dopo l'avviso di deposito, fa decorrere il termine per proporre appello. La menzione erronea del "comma 2" nell'avviso del cancelliere è stata ritenuta un lapsus privo di rilevanza. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e a eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Regio decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico sulle acque e impianti elettrici) - art. 183
Prevedeva originariamente un procedimento "bifasico" di comunicazione/registrazione e successiva notificazione della sentenza; secondo la Corte, dopo le modifiche legislative in materia di registro, l'art. 183 è parzialmente abrogato per implicito e non impone più la registrazione come condizione per far decorrere i termini brevi di impugnazione
Regio decreto 11/12/1933, n. 1775 - art. 189
Stabilisce il termine di trenta giorni per proporre appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche; la Corte afferma che tale termine decorre dalla notificazione della copia integrale del dispositivo a mezzo PEC
Regio decreto 11/12/1933, n. 1775 - art. 202
citato in dottrina/giurisprudenza per ricorso per cassazione
Richiamato nella giurisprudenza sulle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche; la giurisprudenza ha stabilito che i termini per i rimedi straordinari decorrono dalla notificazione della copia integrale del dispositivo
D.P.R. 26/4/1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro) - art. 66
Ha modificato la disciplina della registrazione, permettendo il rilascio di copie di sentenze prima della registrazione se necessario per la prosecuzione del giudizio; tale innovazione ha reso irrilevante la registrazione ai fini dell'inizio dei termini processuali per le sentenze civili e degli organi speciali come i Tribunali delle acque
R.D. 30/12/1923, n. 3269 - art. 68
Normativa precedente che imponeva la registrazione obbligatoria delle sentenze e vietava al cancelliere di rilasciare copie prima della registrazione; rilevante solo per spiegare la ratio della disciplina anteriore
Codice di procedura civile - art. 360 n. 3
norma di riferimento per il motivo in cassazione
Consente la censura per violazione di norme di diritto e falsa applicazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato in relazione alla decorrenza del termine
D.P.R. 30/5/2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Prevede la possibilità di richiedere un ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale eventuale pagamento
Massime di principio
- Per le sentenze emesse dai Tribunali regionali delle acque pubbliche il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione a mezzo PEC della copia integrale del dispositivo effettuata dal cancelliere dopo l'avviso di deposito; la registrazione non è più condizione necessaria.
- Un errore materiale o un "lapsus calami" nella dicitura dell'avviso del cancelliere (es. richiamo a un comma sbagliato) è generalmente irrilevante se risulta chiaro che la copia integrale della sentenza è stata notificata.
- In contenziosi analoghi, conservare e provare la data di ricezione della PEC contenente la copia integrale del dispositivo è fondamentale per calcolare i termini di impugnazione.
- Se si contesta la tempestività dell'impugnazione, occorre dimostrare che non vi è stata una valida notificazione della copia integrale del dispositivo (ad es. mancata consegna o differenza fra avviso e contenuto notificato).
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto: non fare affidamento su interpretazioni che richiedano la registrazione come presupposto per la decorrenza dei termini dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 131/1986.
- Occorre considerare l'eventuale onere aggiuntivo relativo al contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002 in caso di impugnazioni ritenute infondate.
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