Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36326/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c., deducendo un errore di fatto della Corte di Cassazione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione: avrebbe omesso di tener conto della sospensione dei termini di impugnazione disposta dall'art.6, comma 11, del d.l. n.119/2018 conv. in l. n.136/2018, che avrebbe prolungato il termine di impugnazione fino al 2.9.2019 e reso quindi tempestivo il ricorso notificato il 18.2.2019.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che l'errore denunciato non fosse un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione di cui all'art.395 n.4 c.p.c., ma una questione di diritto e di valutazione sull'applicazione della sospensione dei termini: l'accertamento dell'applicabilità dell'art.6, comma 11, d.l. 119/2018 richiede un'elaborazione giuridica e interpretativa non compatibile con il rimedio della revocazione per errore di fatto, che è invece riservato a palesi svisti o false percezioni immediatamente emergenti dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 327 cod. proc. civ.

    termine semestrale per proporre ricorso per cassazione (richiamato nel provvedimento come termine di riferimento)

    utilizzato dalla Corte per valutare la tardività del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che la questione relativa alla sospensione dei termini non possa essere sanata con la revocazione per errore di fatto

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    norma che disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; presuppone l'esistenza di un errore di fatto di cui all'art.395 n.4

  • art. 395 n.4 cod. proc. civ.

    limita la revocazione a casi di errore di fatto concreto, evidente e immediatamente rilevabile dagli atti; non comprende questioni di diritto o valutazioni interpretative complesse

  • art. 6 comma 11 d.l. n.119/2018 conv. in l. n.136/2018

    Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

    secondo l'Agenzia avrebbe sospeso i termini e reso tempestivo il ricorso; la Corte ha ritenuto però che la verifica dell'applicabilità di questa sospensione costituisca questione di diritto/interprete e non un errore di fatto immediatamente desumibile dagli atti

  • d.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater

    richiamato in relazione agli effetti sul contributo unificato: in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono presupposti per un ulteriore versamento

  • art. 149 cod. proc. civ. e art. 2 l. n.263/2005; giurisprudenza Corte Costituzionale nn. 477/2002 e 28/2004

    richiamati dalla giurisprudenza come principi sulla scissione del momento perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario; l'applicazione di tali principi implica un ragionamento giuridico-argomentativo che esclude la revocazione per errore di fatto

Massime di principio

  • La revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. è rimedio estremamente limitato: può essere accolta solo per errori di fatto evidenti, immediatamente verificabili dagli atti, e non per questioni di diritto o interpretazioni complesse.
  • Se si contesta la mancata applicazione di una norma che sospende i termini processuali (es. misure emergenziali), tale contestazione configura una questione di diritto/interpretazione da svolgere con argomentazione, pertanto non è normalmente sanabile con la revocazione per errore di fatto.
  • La tempestività del ricorso per cassazione va valutata alla luce dei termini di legge e delle eventuali sospensioni: quando l'applicabilità di una sospensione non risulta immediatamente e inequivocabilmente dagli atti, la parte deve proporre i rimedi ordinari e non la revocazione per errore di fatto.
  • Errori relativi alla qualificazione giuridica di atti di notificazione (momento di perfezionamento per mittente vs destinatario) richiedono valutazioni giuridiche e giurisprudenziali; non sono, di per sé, svisti materiali suscettibili di revoca.
  • In cause in cui si ritiene che la Cassazione abbia errato nell'ammissibilità per motivi che coinvolgono interpretazioni normative o valutazioni procedurali complesse, è preferibile valutare altri rimedi o azioni (es. mezzi ordinari se ammissibili) piuttosto che il ricorso per revocazione per errore di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.