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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IVA - Cessioni intracomunitarie - Effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro- Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione della non imponibilità IVA quando il cedente italiano fattura merci a un cessionario comunitario, il quale successivamente le rivende a un soggetto extra UE. Occorre distinguere se il cedente italiano cura direttamente la spedizione o l'esportazione fuori dall'Unione europea, oppure se consegna la merce al cessionario comunitario, che provvede autonomamente alla successiva esportazione. Nel primo caso si applica l'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972 e la non imponibilità richiede la documentazione dell'operazione doganale di esportazione. Nel secondo caso si applica l'art. 41 del d.l. n. 331/1993 e la cessione è non imponibile in quanto cessione intracomunitaria, senza necessità per il primo cedente di dimostrare l'effettiva esportazione della merce fuori dall'UE.

La decisione

La sentenza afferma che l'onere documentale dipende dalla struttura concreta dell'operazione. Se il cedente italiano spedisce direttamente la merce al destinatario extra UE per incarico del cessionario comunitario, deve dimostrare l'esportazione doganale ai fini della non imponibilità ex art. 8. Se, invece, il cedente italiano consegna o spedisce la merce al cessionario comunitario e quest'ultimo provvede successivamente, a propria cura, all'esportazione verso il Paese extra UE, la prima cessione è una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 e non richiede la prova dell'esportazione extra UE.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972

    Cessioni all'esportazione

    Si applica quando il cedente italiano cura direttamente la spedizione o l'esportazione dei beni verso un destinatario extra UE. La non imponibilità richiede la prova documentale dell'operazione doganale di esportazione.

  • Art. 41 del d.l. n. 331/1993

    Cessioni intracomunitarie

    Si applica quando il cedente italiano consegna o spedisce i beni al cessionario situato in altro Stato membro e quest'ultimo provvede successivamente, autonomamente, all'esportazione verso un Paese extra UE. La non imponibilità deriva dalla natura intracomunitaria della cessione e non dalla prova dell'esportazione finale fuori dall'Unione europea.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime IVA applicabile non è sufficiente guardare al destinatario finale della merce: occorre ricostruire chi organizza e cura materialmente la spedizione o l'esportazione.
  • Se il cedente italiano effettua direttamente l'esportazione verso un Paese extra UE, deve conservare la prova dell'uscita doganale dei beni.
  • Se il cedente italiano trasferisce i beni al cessionario comunitario e quest'ultimo gestisce la successiva esportazione, la prima operazione va valutata come cessione intracomunitaria; non è normalmente necessaria, per il primo cedente, la prova dell'esportazione extra UE.
  • Contratti, documenti di trasporto, fatture, registri IVA e documentazione doganale devono essere coerenti nel descrivere il soggetto che organizza il trasporto e la destinazione dei beni.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza dell'operazione e dalla disponibilità della documentazione idonea a dimostrare il reale trasferimento dei beni nello Stato membro del cessionario.

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