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Ordinanza

Ordinanza n. 327/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, n. -OMISSIS-, recante “divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive”, cd. “DASPO”, notificato al ricorrente il -OMISSIS- a mani della Legione Carabinieri Toscana – Compagnia di Borgo San Lorenzo; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o collegato, ancorché incognito e, in particolare, per quanto occorrer possa, della “proposta redatta dalla Compagnia Carabinieri di Borgo S. Lorenzo".

Giustizia amministrativa202600966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente un apprezzabile fumus boni iuris, in ragione dell'idoneità oggettiva del contenuto del volantino pubblicamente affisso a veicolare un messaggio istigatorio alla violenza. L'ordinanza non definisce il merito dell'azione di annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze recante divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (DASPO), nonché la proposta dei Carabinieri presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, insieme agli atti presupposti, conseguenti e connessi, in particolare alla proposta redatta dalla Compagnia Carabinieri competente. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi di ricorso. Il giudice ha rilevato, a un primo sommario esame, che il contenuto di un volantino pubblicamente affisso era idoneo a veicolare un messaggio obiettivamente istigatorio alla violenza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata sulla base dei presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, a un primo sommario esame, la sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'idoneità oggettiva del contenuto di un messaggio pubblicamente diffuso a veicolare un'istigazione alla violenza può escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere un DASPO, anche sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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