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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39237/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'11 ottobre 2024 deducendo: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., sostenendo che la norma non dovrebbe applicarsi al ricorso per cassazione e che, comunque, la posizione del difensore d'ufficio dovrebbe essere assimilata a quella del difensore di fiducia; 2) nullità della dichiarazione di assenza, lamentando vizi della notificazione del decreto di citazione in primo grado e contestando l'effettiva conoscenza del processo; 3) diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) prescrizione del reato. La Corte rileva che la questione costituzionale era prospettata senza adeguata specificazione della rilevanza nel caso concreto, che il motivo sulla dichiarazione di assenza valorizzava profili irrilevanti rispetto all'effettiva conoscenza del processo e che non era stata dedotta l'ignoranza della lingua italiana, risultando dagli atti il contrario. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello, mentre il diniego della tenuità del fatto e delle attenuanti generiche era sorretto da argomenti coerenti con la gravità delle condotte contestate di danneggiamento e resistenza.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta dedotta in modo non adeguato, senza specificare la rilevanza nel caso concreto; la Corte osserva anche che il ricorrente assumeva la norma non applicabile al ricorso per cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata e la Corte considera manifestamente infondato il motivo che ne contestava il diniego, richiamando la gravità delle condotte.

  • art. 336 c.p.

    La Corte richiama le cause di esclusione entrate in vigore dopo la consumazione del reato, ritenendole irrilevanti rispetto alla valutazione della gravità delle condotte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di una questione di legittimità costituzionale deve indicare in modo specifico la rilevanza della norma nel caso concreto; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
  • La censura sulla dichiarazione di assenza deve confrontarsi con gli elementi atti a dimostrare l'effettiva conoscenza del processo; non sono sufficienti profili estranei a tale accertamento, né la mera contestazione di atti notificatori se la questione non è stata correttamente posta nei gradi precedenti.
  • La prescrizione va verificata con riferimento alla data della decisione impugnata: se il termine non era ancora maturato alla sentenza di appello, il motivo è infondato, restando irrilevante la successiva data di deposito della motivazione o la maturazione del termine dopo la decisione.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice lo fonda su una valutazione coerente della gravità concreta della condotta e degli elementi del fatto, senza necessità di ulteriori motivazioni ove la valutazione sia logicamente congrua.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniDanneggiamentoResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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