Cassazione Penale, Ordinanza n. 17945/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre applicato la conseguenza legale dell'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 13 novembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., all'imputato la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo: la mancanza di motivazione in ordine al quantum della pena irrogata. La Corte ha però rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata deriva da patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste, la declaratoria può essere pronunciata senza formalità.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata per il reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, non sono deducibili censure estranee ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa alla sola congruità o motivazione del quantum di pena non è, di per sé, un motivo consentito avverso il patteggiamento, salvo che si traduca nella deduzione di illegalità della pena.
- Quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza di patteggiamento, la Corte deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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