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Sentenza

Sentenza del 30/03/2018 n. 14617 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Saldo finanziario - Comunicazione all'organo statale - Atto pubblico - Natura- Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la condanna per falsità ideologica in atto pubblico, relativa alla predisposizione e sottoscrizione di prospetti e rendiconti finanziari falsi sul rispetto del patto di stabilità interno. Le irregolarità consistevano nell'indicazione di entrate superiori a quelle reali e nella cancellazione o posticipazione di ingenti spese correnti, così da occultare la grave situazione finanziaria del Comune e indurre il Consiglio comunale ad approvare un rendiconto non veritiero. R. deduceva inoltre vizi processuali, assenza di dolo, insufficienza della prova dell'induzione in errore e sproporzione della pena. F. sosteneva che i fatti integrassero soltanto l'illecito amministrativo previsto dalla legge sul patto di stabilità, che gli atti fossero certificati ex art. 480 c.p. anziché atti pubblici ex art. 479 c.p., che mancasse il dolo e che vi fosse violazione del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto provato il contributo consapevole di R. e F. alla falsificazione dei dati contabili e alla formazione degli atti pubblici. La delibera consiliare di approvazione del rendiconto e la comunicazione del saldo finanziario al Ministero sono state qualificate come atti pubblici ex art. 479 c.p., poiché redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni, inseriti in un procedimento amministrativo e dotati di autonoma efficacia giuridica. La disciplina amministrativa sul rispetto del patto di stabilità non è stata ritenuta speciale rispetto al falso penale, perché non contiene elementi di falsificazione della realtà. È stata inoltre confermata la pena e dichiarata non censurabile in cassazione la provvisionale riconosciuta alla parte civile.

Norme richiamate

  • Art. 479 codice penale

    Punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La norma si applica agli atti pubblici dotati di autonoma rilevanza ed efficacia giuridica, anche quando l'attività del pubblico ufficiale abbia natura certificativa.

  • Art. 480 codice penale

    Riguarda la falsità ideologica in certificati amministrativi. Non si applica quando il documento non si limita a riprodurre attestazioni preesistenti, ma partecipa autonomamente a un procedimento amministrativo e produce propri effetti giuridici.

  • Art. 15 codice penale

    Il concorso apparente di norme si risolve mediante il principio di specialità, confrontando le fattispecie astratte. La norma speciale deve contenere tutti gli elementi della norma generale e ulteriori elementi specializzanti.

  • Legge n. 183 del 2011, art. 31, comma 31

    Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria...

    Prevede una sanzione amministrativa per condotte elusive o per imputazioni contabili scorrette finalizzate a conseguire formalmente il rispetto del patto di stabilità. Non comprende, però, la falsificazione ideologica di atti pubblici, che costituisce una fattispecie distinta.

  • D.L. n. 112 del 2008, art. 77-bis, commi 15 e 20

    Impone agli enti locali la comunicazione del saldo finanziario al Ministero dell'Economia e delle Finanze e collega al mancato rispetto del patto di stabilità specifiche conseguenze finanziarie e gestionali. La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, è un atto pubblico con autonoma efficacia giuridica.

  • D.Lgs. n. 118 del 2011 e principi contabili allegati

    Richiede che il bilancio rispetti, tra gli altri, i principi di annualità, veridicità e prudenza: devono essere rappresentate le reali condizioni della gestione, contabilizzate le componenti positive effettivamente realizzate e considerate le componenti negative anche se non definitivamente concretizzate.

  • Art. 133 codice penale

    Disciplina i criteri di valutazione per la determinazione della pena, tra cui gravità del fatto, danno o pericolo cagionato, intensità del dolo e personalità dell'autore. La scelta del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se priva di motivazione o manifestamente illogica.

  • Art. 649 codice di procedura penale

    Riconosce il divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto. La relativa eccezione deve essere specificamente documentata e argomentata, indicando il provvedimento precedente e la sua effettiva riferibilità all'imputato e ai fatti contestati.

Massime di principio

  • La qualificazione di un documento come atto pubblico dipende non solo dal suo titolo, ma dalla provenienza da un pubblico ufficiale, dall'inserimento in un procedimento amministrativo e dalla capacità di produrre effetti giuridici autonomi.
  • Una comunicazione o certificazione finanziaria sottoscritta da organi dell'ente può integrare falso ideologico ex art. 479 c.p. quando attesta consapevolmente una situazione contabile non veritiera e determina conseguenze per l'ente o per i rapporti con lo Stato.
  • La mera prassi amministrativa preesistente non esclude il dolo, soprattutto quando il funzionario aveva specifici dubbi sulla liceità delle operazioni, interviene concretamente nella modifica dei dati o ostacola i controlli.
  • Lo spostamento artificioso di spese a esercizi successivi e l'anticipazione di entrate non realizzate violano i principi di veridicità, annualità e prudenza e possono costituire falsificazione del rendiconto, non una semplice irregolarità contabile.
  • L'illecito amministrativo sull'elusione del patto di stabilità e il falso ideologico sono fattispecie autonome: la sanzione amministrativa non assorbe il reato quando la condotta implica una rappresentazione non veritiera della realtà in un atto pubblico.
  • Il concorso nel falso può derivare anche da condotte preparatorie o di sostegno, come autorizzare, elaborare, sottoscrivere o rendere possibile l'approvazione di dati falsi, purché sia dimostrata la consapevolezza e la volontà di contribuire all'illecito.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o della misura della pena, se la motivazione dei giudici di merito è coerente, completa e non manifestamente illogica.

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