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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16734/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputata contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. Dal testo emerge che in appello erano stati affrontati due profili principali: da un lato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., negata dalla corte territoriale per la gravità del fatto, l'intensità del dolo e il carattere non occasionale della condotta; dall'altro censure sull'elemento soggettivo, sostenendosi un errore dell'imputata, tesi ritenuta già esclusa con motivazione non illogica. È stato inoltre dedotto il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 c.p., sul presupposto del rientro spontaneo in abitazione, ritenuto insussistente. La Cassazione ha reputato i motivi generici o manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sulla non concedibilità dell'art. 131-bis c.p., ha giudicato generiche le doglianze sul dolo perché meramente reiterative di questioni già esaminate e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 c.p., per mancanza del requisito della spontaneità del rientro in abitazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi la gravità del fatto, l'intensità del dolo e il carattere non occasionale della condotta.

  • art. 385 c.p.

    L'attenuante richiede il requisito della spontaneità del rientro in abitazione; in mancanza di tale spontaneità la doglianza è infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando la motivazione dia conto, in modo non illogico, della gravità del fatto, dell'intensità del dolo e della non occasionalità della condotta.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • L'attenuante collegata al rientro in abitazione presuppone un effettivo carattere spontaneo del rientro; se tale requisito manca, la censura è manifestamente infondata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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