Cassazione Civile, Ordinanza n. 31513/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata perfezionata dal coobbligato per il medesimo atto impositivo e, richiamando l'art. 6 d.l. n. 119/2018, ha ritenuto che tale definizione giovasse anche all'altro coobbligato. Ha quindi accolto l'istanza di estinzione e dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, con spese a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un socio di una società in nome collettivo in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento volto al recupero dell'IVA relativa a un'annualità, del quale era chiamato a rispondere quale socio di società di persone. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente e respinto l'appello incidentale dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: (1) nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, con violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1972; (3) omesso esame di un punto decisivo, per non avere considerato la motivazione dell'avviso e il processo verbale richiamato; (4) violazione degli artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità è stata rappresentata la definizione agevolata, ex art. 6 d.l. n. 119/2018, da parte di un coobbligato relativamente al medesimo atto impositivo, con produzione della documentazione della definizione e di precedente decreto di estinzione relativo ad altro giudizio concernente il medesimo accertamento.
Norme richiamate
art. 156 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente violata per dedurre la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
art. 161 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza
art. 360, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1972
richiamato per contestare la validità/adeguatezza dell'atto impositivo
art. 360, n. 3, c.p.c.
base dei motivi per violazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di un punto decisivo
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quarto motivo come norma sostanziale relativa alla detrazione/discipline IVA
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quarto motivo come norma sostanziale IVA
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
"La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8"
la definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti favorevoli anche in favore degli altri coobbligati, determinando l'estinzione del giudizio nei loro confronti
L. n. 136 del 2018
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018
Massime di principio
- Quando la definizione agevolata del contenzioso tributario è perfezionata da uno dei coobbligati, l'effetto estensivo previsto dall'art. 6 d.l. n. 119/2018 opera anche in favore degli altri coobbligati, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, nei limiti di legge.
- In presenza di una valida definizione agevolata del medesimo atto impositivo, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- La produzione della documentazione attestante la definizione agevolata e la quietanza dei pagamenti è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione del processo, ove il rapporto rientri nell'ambito applicativo della norma speciale.
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