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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20998/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Maselli impugna la conferma della condanna per danneggiamento sollevando plurimi motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla trattazione orale (artt. 178, 179 e 185 c.p.p. e art. 23-bis D.L. n.137/2020) perché, pur essendo stata richiesto e disposta la trattazione orale, il processo è stato poi celebrato in camera di consiglio senza la partecipazione della parte; (2) illogicità della motivazione e mancata verifica delle dichiarazioni testimoniali e dell'elemento psicologico del reato; (3) inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e rilevanza della remissione della querela; (4) violazione dell'art. 20-bis c.p.p.; (5) errata applicazione dell'art. 133 c.p. con mancato apprezzamento delle circostanze attenuanti legate al rapporto lavorativo con l'ente comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente: ha affermato il principio secondo cui, nel periodo della disciplina emergenziale COVID-19, la richiesta di trattazione orale, una volta ritualmente proposta e ammessa, è irretrattabile e vale per l'intero grado di giudizio; lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, nonostante la richiesta di trattazione orale, determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio. In conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 178, 179 e 185 c.p.p.

    Sfruttati per segnalare la nullità per violazione del contraddittorio e per inquadrare la nullità derivante dallo svolgimento del processo in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti nonostante la richiesta di trattazione orale.

  • art. 23-bis D.L. n. 137/2020

    Rilevato nel quadro della disciplina emergenziale: la domanda di trattazione orale prevista dalla normativa emergenziale è da ritenersi irretrattabile e irrevocabile se ritualmente proposta.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma relativa alle cause di non punibilità o alle misure alternative; la Corte di Cassazione non ha però deciso sul merito di questo motivo, avendo disposto l'annullamento per vizi procedurali.

  • art. 20-bis c.p.p.

    Citando profili procedurali contestati dal ricorrente; il vizio denunciato non è stato esaminato nel merito per essere il primo motivo risultato assorbente.

  • art. 133 c.p.

    Riferito alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti: la questione è rimessa alla Corte di merito dopo l'annullamento per il vizio procedurale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Richiamato per spiegare la necessità di stabilità nella forma di trattazione alternativa introdotta dalla normativa emergenziale e per giustificare l'irretrattabilità della richiesta di trattazione orale.

  • art. 23, comma 2, d.l. 9/11/2020 n. 149

    Citato in relazione alle modalità di trasmissione della richiesta (PEC) nella fase emergenziale; la mancata corretta iscrizione o reiterazione non legittima la revoca della richiesta originaria.

Massime di principio

  • In regime di disciplina emergenziale COVID-19, una richiesta di trattazione orale proposta e ammessa è irrevocabile e vale per l'intero grado di giudizio.
  • La richiesta di trattazione orale coinvolge l'intero processo e non la singola udienza; non va reiterata e crea una legittima aspettativa alla non retrocessione del rito.
  • Lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, quando la trattazione orale era stata richiesta e disposta, costituisce una nullità generale a regime intermedio deducibile in Cassazione.
  • Quando la Cassazione accerta tale nullità per vizio del contraddittorio, la sentenza di merito viene annullata e gli atti possono essere trasmessi ad altra sezione per nuovo giudizio; le questioni di merito (valutazione delle prove, applicazione di attenuanti o non punibilità) saranno riesaminate nel nuovo giudizio.
  • In casi analoghi, i difensori devono curare la ritualità della richiesta di trattazione orale (modalità di deposito/PEC) e mantenere vigile la partecipazione alle udienze per evitare il rischio di celebrazione camerale non partecipata.

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