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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39234/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata in appello per il reato di falsa testimonianza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per falsa testimonianza. I motivi riguardavano: il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la dedotta estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha rilevato che le censure erano, in parte, meramente riproduttive di doglianze già esaminate dai giudici di merito e finalizzate a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; quanto alla prescrizione, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per effetto della recidiva ritenuta.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata quale base della condanna impugnata.

  • prescrizione del reato

    La deduzione difensiva è stata ritenuta manifestamente infondata perché la recidiva è stata considerata ostativa alla declaratoria di estinzione invocata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito e che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di un terzo giudizio di merito: non è consentito dedurre in cassazione mere contestazioni sulla valutazione del materiale probatorio se non per evidenti vizi logicamente o giuridicamente rilevanti.
  • La doglianza relativa alla prescrizione è infondata quando il giudice di merito abbia ritenuto operante una recidiva incidente sul relativo regime.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue quale effetto processuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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