Sentenza del 28/12/2016 n. 27112 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento e il pagamento del credito d’imposta sui dividendi percepiti nel 2001 dalla controllata italiana E. S.p.A., in base all’art. 10, paragrafo 4, lettera b), della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. La CTR aveva negato il beneficio ritenendo A.S.E. una mera conduit company, priva di effettiva sostanza economica e costituita per trasferire i dividendi alla capogruppo statunitense, residente in uno Stato non beneficiario di un analogo credito d’imposta. La società contestava l’errata interpretazione delle nozioni convenzionali di beneficiario effettivo e sede di direzione effettiva, sostenendo che, trattandosi di holding statica, non fossero necessarie strutture operative, dipendenti o rilevanti costi gestionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di L’Aquila, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che la mancanza di una significativa struttura organizzativa, di dipendenti, di costi gestionali o di servizi fatturati non è sufficiente, da sola, a escludere il beneficio quando la società è una holding o sub-holding pura. Il giudice di rinvio dovrà verificare concretamente se A.S.E. disponesse autonomamente dei dividendi, trattenendoli e impiegandoli, oppure se li trasferisse alla capogruppo statunitense, nonché dove fossero effettivamente adottate le decisioni direttive e amministrative relative alle partecipazioni.
Norme richiamate
Art. 10, paragrafo 4, lettera b), Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata dalla legge n. 20 del 1992
La società madre residente in Francia che riceve da una società residente dell’Italia dividendi che darebbero diritto a un credito d’imposta se fossero ricevuti da un residente dell’Italia, ha diritto al pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d’imposta diminuito della ritenuta alla fonte.
Il beneficio spetta solo se la società francese è il beneficiario effettivo dei dividendi e ha in Francia la propria sede di direzione effettiva. Per una holding pura, tali requisiti devono essere verificati in relazione alla concreta disponibilità economica dei dividendi e all’attività tipica di gestione delle partecipazioni.
Artt. 14 e 92 T.U.I.R., nella formulazione vigente ratione temporis
Prevedevano il credito d’imposta sui dividendi distribuiti in ambito interno, costituendo il parametro per determinare il beneficio riconoscibile alla società madre francese ai sensi della Convenzione.
Art. 4 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
La residenza convenzionale della società dipende, per quanto rilevante nella controversia, dalla localizzazione della sede di direzione effettiva, da individuare nel luogo in cui vengono assunte le decisioni fondamentali di gestione e coordinamento.
Art. 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati
Un trattato deve essere interpretato secondo buona fede e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
La clausola del beneficiario effettivo impedisce l’utilizzo dei benefici convenzionali mediante società meramente interposte, prive di autonomia economica e costituite per ottenere vantaggi fiscali non spettanti al beneficiario sostanziale.
Art. 267 TFUE
La ricorrente aveva chiesto in via subordinata un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ma la Cassazione ha deciso la controversia sulla base dell’interpretazione delle norme convenzionali e della necessità di un nuovo accertamento di fatto.
Direttiva madre-figlia 90/435/CEE e successive modifiche
Il regime europeo contro la doppia imposizione dei dividendi deve essere applicato senza favorire costruzioni abusive o società interposte, pur garantendo parità di trattamento tra società residenti e non residenti in situazioni comparabili.
Art. 27-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
Dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame.
La norma esclude dal regime le strutture societarie finalizzate principalmente a ottenere il beneficio fiscale, confermando la rilevanza dell’effettiva funzione economica della società.
Art. 10-bis della legge n. 212/2000
Riconosce il principio generale di abuso del diritto o elusione fiscale, applicabile quando operazioni prive di sostanza economica producono vantaggi fiscali indebiti.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Consente di censurare, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, nei limiti del controllo di legittimità.
Massime di principio
- Una holding o sub-holding pura non può essere considerata automaticamente una società fittizia solo perché non dispone di dipendenti, uffici operativi, rilevanti costi gestionali o attività commerciale propria.
- Per accertare il beneficiario effettivo occorre verificare se la società abbia la disponibilità giuridica ed economica dei dividendi, potendo decidere autonomamente se trattenerli, investirli o impiegarli, oppure se sia obbligata a trasferirli a un’altra società.
- Il controllo totalitario da parte di una capogruppo residente in uno Stato terzo non esclude di per sé il beneficio convenzionale; è necessario dimostrare il concreto trasferimento dei dividendi o l’assenza di autonomia della società intermedia.
- La sede di direzione effettiva va individuata nel luogo in cui vengono realmente assunte le decisioni direttive, amministrative e di coordinamento delle partecipazioni, non semplicemente in base alla presenza o assenza di una struttura operativa.
- L’analisi antielusiva deve considerare la funzione concreta della società: gli stessi indici, come la mancanza di personale o di fatturazione, possono essere significativi per una società operativa ma normali per una holding statica.
- Il riconoscimento del beneficio convenzionale richiede comunque una verifica concreta dell’autonomia decisionale, della sostanza economica e della destinazione effettiva dei dividendi; la sentenza non attribuisce automaticamente il credito a ogni holding estera.
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