Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/01/2019 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 73/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO - Deposito atto impositivo notificato - Ammissibilità - Prova del giudicato esterno - Ammissibilità - Eccezione in senso tecnico - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento sottostanti, contestando la mancata comunicazione preventiva, l'omessa o irrituale notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva, poiché notificato all'agente della riscossione di Roma anziché a quello di Napoli. In appello il contribuente ha contestato tale decisione e ha inoltre eccepito l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'agente della riscossione e la tardiva o irregolare costituzione di quest'ultimo.

La decisione

La Commissione ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla declaratoria di inammissibilità, ritenendo valido il ricorso notificato alla società Equitalia Servizi di riscossione, divenuta soggetto unico nazionale. Tuttavia, esaminando il merito, ha respinto l'appello: le contestazioni sulla notifica della comunicazione preventiva, delle cartelle e degli atti impositivi erano già coperte da giudicato esterno; inoltre, per una specifica cartella, l'agente della riscossione aveva provato validamente la notifica mediante l'avviso di deposito presso la casa comunale e la raccomandata informativa. È stata riconosciuta l'ammissibilità in appello dei nuovi documenti prodotti, inclusi quelli relativi al giudicato esterno. Le spese sono state compensate per un terzo e, per i restanti due terzi, l'appellante è stato condannato a pagare 1.200 euro a ciascuna parte resistente, per complessivi 2.400 euro.

Norme richiamate

  • Art. 57, D.Lgs. n. 546/1992

    La preclusione riguarda le eccezioni nuove in senso tecnico in appello.

    La limitazione alle nuove eccezioni non impedisce la produzione di documenti destinati a sostenere una mera difesa o a contestare le ragioni del ricorso originario.

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario è generalmente ammessa la produzione di nuovi documenti in appello.

    È ammissibile anche il deposito tardivo dell'atto impositivo notificato e della documentazione relativa al giudicato esterno, perché tali produzioni non costituiscono nuove eccezioni in senso tecnico.

  • Art. 10, D.Lgs. n. 546/1992

    La corretta individuazione della parte legittimata passivamente deve essere valutata considerando la struttura e le eventuali modifiche societarie dell'agente della riscossione; nel caso concreto, la concentrazione delle attività in un soggetto nazionale ha reso rituale la notifica effettuata a Roma.

  • Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    L'ufficio finanziario o l'agente della riscossione destinatario del ricorso ha autonoma legittimazione processuale e può stare in giudizio senza una specifica procura speciale dell'organo rappresentativo.

  • Art. 12, D.Lgs. n. 546/1992

    L'obbligo di assistenza tecnica riguarda principalmente il contribuente; l'agente della riscossione può difendersi direttamente tramite dipendenti oppure avvalersi di un difensore abilitato del libero foro.

  • Art. 77, D.P.R. n. 602/1973

    La validità dell'iscrizione ipotecaria e la rilevanza della comunicazione preventiva sono state valutate alla luce di precedenti accertamenti giudiziali ormai definitivi.

  • Art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere specifico e non vincola automaticamente il giudice, che può accertare la conformità anche tramite altri elementi di prova o presunzioni.

  • Art. 1335 c.c.

    La ricezione dell'atto all'indirizzo del destinatario determina una presunzione di conoscenza, superabile solo provando, senza propria colpa, l'impossibilità di prenderne cognizione.

  • Art. 346 c.p.c.

    Quando il giudice di primo grado dichiara inammissibile il ricorso, l'impugnazione di tale statuizione può implicare la volontà di proseguire il giudizio e la riproposizione delle domande di merito, soprattutto se il contribuente richiama espressamente il ricorso originario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione in appello di atti impositivi notificati o di documenti destinati a dimostrare fatti già posti a fondamento della difesa è normalmente ammissibile, purché non introduca una domanda o un'eccezione completamente nuova.
  • Il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo; le parti possono documentarlo anche in appello e il giudice deve valutarlo, perché tutela la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici.
  • Una sentenza che elimina l'inammissibilità processuale non comporta necessariamente la vittoria nel merito: il giudice può esaminare le contestazioni e respingerle per infondatezza o perché già coperte da giudicato.
  • Prima di contestare la notifica di una cartella, occorre verificare eventuali precedenti giudizi aventi lo stesso oggetto o gli stessi atti presupposti, poiché le relative statuizioni definitive possono impedire una nuova contestazione.
  • Per contestare una copia documentale prodotta in giudizio è necessario un disconoscimento specifico; una contestazione generica non esclude automaticamente l'utilizzabilità del documento.
  • La prova della spedizione e del deposito della raccomandata informativa può essere sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica, salvo prova contraria del destinatario.
  • Nel giudizio tributario l'agente della riscossione può generalmente costituirsi autonomamente e farsi assistere da un avvocato del libero foro; le regole possono essere diverse nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.