Sentenza del 17/07/2018 n. 5066 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Studi di settore - Grave incongruenza - Periodi d'imposta - Scostamento - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato annullato. È stato affermato che l'Amministrazione finanziaria non può desumere una grave incongruenza da pochi periodi d'imposta, senza una valutazione sufficientemente ampia e concreta della situazione del contribuente. La decisione richiama il principio espresso dalla Cassazione n. 1084/2017.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento fondato sull'esistenza di una grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore. In particolare, è stata censurata la valutazione dell'Amministrazione, ritenuta basata su un numero troppo limitato di periodi d'imposta per dimostrare uno scostamento grave, stabile e significativo.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire una base per l'accertamento solo quando lo scostamento rispetto ai dati dichiarati sia concretamente significativo e adeguatamente dimostrato; una grave incongruenza non può essere affermata sulla base di pochi periodi d'imposta considerati isolatamente.
Cassazione n. 1084/2017
La valutazione dello scostamento deve essere effettiva, adeguatamente motivata e riferita a elementi sufficienti a dimostrare una situazione di grave incongruenza, non potendo fondarsi su una base temporale meramente limitata.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore deve dimostrare uno scostamento grave, concreto e non meramente occasionale.
- La valutazione dell'incongruenza dovrebbe considerare un arco temporale sufficientemente significativo, evitando di fondarsi soltanto su pochi periodi d'imposta.
- L'Amministrazione deve motivare in modo puntuale perché i dati dichiarati siano inattendibili e perché lo scostamento sia imputabile al contribuente.
- In presenza di uno scostamento limitato o episodico, il contribuente può contestare la presunzione di maggiore reddito e chiedere l'annullamento dell'avviso per insufficienza della prova o della motivazione.
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