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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02319/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 Ord. pen.), pur avendo concesso la detenzione domiciliare. Il ricorrente ha contestato: 1) la valutazione di pericolosità sociale come contraddittoria rispetto ai precedenti provvedimenti autorizzativi per attività lavorativa; 2) l'erronea considerazione di pregresse condanne e la mancata valorizzazione dell'attività lavorativa svolta; 3) l'omessa valutazione complessiva della personalità e degli elementi positivi (assenza di procedimenti pendenti, assenza di nuove denunce, impegno nel reinserimento).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo coerente il diniego dell'affidamento in prova, fondandolo su un giudizio prognostico di pericolosità sociale supportato dalla gravità e recente commissione del reato per cui il ricorrente è stato condannato, dalla denuncia per truffa intervenuta mentre era sottoposto agli arresti domiciliari e dall'assenza di una prospettiva lavorativa effettiva (il contratto a termine non risultava rinnovato oltre il 15/04/2025). La Corte ha inoltre osservato che l'errata indicazione circa precedenti condanne non era decisiva e che la valutazione resta immune da vizi logici. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (affidamento in prova al servizio sociale)

    commi 2 e 3; comma 2-bis (introdotto dal d.l. n. 92/24 convertito dalla l. 112/24)

    L'affidamento richiede che il processo di emenda sia significativamente avviato; il giudizio prognostico deve considerare la natura e gravità del reato, i precedenti, i procedimenti pendenti e la condotta successiva. L'attività lavorativa è un elemento favorevole ma deve essere effettiva e stabile per influire positivamente sulla prognosi

  • art. 73 d.P.R. 309/90 (illeciti in materia di stupefacenti)

    Il reato per il quale il ricorrente è stato condannato (art. 73 DPR 309/90) costituisce elemento iniziale rilevante per la valutazione della gravità e della pericolosità sociale

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La denuncia per truffa, seppur procedimentalmente ancora in stato di denuncia, è stata valutata come fatto successivo alla condanna che aggrava la prognosi e giustifica il diniego dell'affidamento

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Permette alla Corte di esaminare dedotte error in procedendo; la Corte ha verificato gli atti e ha ritenuto non decisiva l'erronea indicazione su pregresse condanne

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen. (sintesi dei motivi)

    Norma procedurale utilizzata per la sintetica esposizione dei motivi nel ricorso

  • decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001

    Disciplinava forme di attività di pubblica utilità/volontariato che possono integrare elementi favorevoli alla concessione del beneficio quando il soggetto è privo di opportunità lavorative

  • d.l. n. 92/24 convertito in l. 112/24

    Ha introdotto modifiche (comma 2-bis) che valorizzano lo svolgimento di attività lavorative o di pubblica utilità come elemento favorevole per l'affidamento in prova

Massime di principio

  • L'affidamento in prova richiede un giudizio prognostico positivo: non basta l'assenza di condanne aggiuntive, è necessario che il processo di emenda sia significativamente avviato e verificabile nella condotta successiva al reato
  • Comportamenti successivi nei confronti della legge (anche denunce o ipotesi di reato) aggravano la prognosi e possono giustificare il diniego anche se il reato originario è antecedente
  • L'attività lavorativa è un elemento importante ma rileva solo se attuale, stabile e concretamente idonea a favorire il reinserimento; autorizzazioni a lavorare basate su contratti a termine non automaticamente dimostrano stabilità
  • Presunte contraddizioni fra provvedimenti (es. autorizzazioni a lavorare vs. diniego dell'affidamento) non bastano a fondare l'illegittimità se la motivazione complessiva del giudice di merito è logica e tiene conto di tutti gli elementi rilevanti
  • In Cassazione la valutazione dei fatti è limitata: per rimuovere una valutazione prognostica occorre dimostrare vizi logici, contraddizioni rilevanti, omissioni di elementi essenziali o errori di diritto; la semplice divergenza valutativa non è sufficiente
  • Difesa pratica: documentare con prove la stabilità lavorativa, chiarire o impugnare denunce successive, e fornire elementi concreti del percorso di reinserimento (rapporti sociali, percorsi formativi, volontariato) per migliorare la prognosi

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