Sentenza del 24/01/2018 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
ICI - Immobile classificato nella categoria catastale B/1 adibito ad abitazione di suore e a finalità ricettive - Svolgimento di attività commerciale - Esenzione per gli immobili posseduti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e utilizzati per attività di culto - Non compete - Presenza di una cappella - Irrilevanza Processo tributario- Contenzioso relativo all'ICI - Sentenza passata in giudicato relativa all'IMU - Giudicato esterno - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La congregazione contestava la debenza dell’ICI, sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992. L’immobile, classificato catastalmente come B/1, era utilizzato come abitazione di suore e casa per ferie con finalità ricettive; la proprietaria invocava anche la presenza di una cappella e una precedente sentenza passata in giudicato relativa all’IMU. L’attività ricettiva è stata però ritenuta commerciale, in ragione dei consistenti volumi d’affari e dell’applicazione di rette di mezza pensione concorrenziali rispetto al mercato dell’ospitalità.
La decisione
L’esenzione ICI è stata negata. La presenza di una cappella non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare lo svolgimento concreto di un’attività di culto, né l’utilizzo religioso dell’immobile è stato considerato prevalente rispetto all’attività ricettiva commerciale. È stato inoltre escluso che una sentenza passata in giudicato relativa all’IMU potesse produrre effetti vincolanti nel giudizio relativo all’ICI, trattandosi di tributi diversi e di presupposti normativi non necessariamente coincidenti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504/1992
Esenzione per gli immobili posseduti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di culto e delle altre attività previste dalla norma.
L’esenzione richiede sia il possesso dell’immobile da parte di un ente qualificato, sia la destinazione esclusiva a un’attività agevolata, con effettivo svolgimento dell’attività di culto o di altra attività rilevante. La mera presenza di una cappella non è sufficiente; quando l’attività ricettiva è esercitata con modalità commerciali, l’esenzione non spetta.
Art. 2909 c.c.
L’autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato esterno può operare solo nei limiti dell’identità dell’oggetto e dei presupposti della controversia. Una sentenza definitiva relativa all’IMU non vincola automaticamente un giudizio riguardante l’ICI, perché i due tributi hanno disciplina e presupposti differenti.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione ICI prevista per gli immobili degli enti religiosi non basta la natura religiosa del proprietario o la presenza di un luogo di culto: occorre provare concretamente l’effettivo svolgimento di un’attività agevolata e la destinazione esclusiva dell’immobile a tale attività.
- Un’attività ricettiva svolta con volumi d’affari rilevanti, prezzi concorrenziali e modalità organizzate secondo logiche di mercato può essere qualificata come commerciale, anche se gestita da una congregazione religiosa o collegata a finalità assistenziali o religiose.
- La classificazione catastale dell’immobile, inclusa la categoria B/1, non determina automaticamente il diritto all’esenzione: prevalgono l’utilizzo effettivo e le concrete modalità di gestione.
- La presenza di una cappella o di altri elementi accessori di culto non rende esente l’intero immobile se l’attività principale o prevalente è ricettiva e commerciale.
- Un giudicato formatosi su un tributo diverso non può essere automaticamente invocato in un altro contenzioso tributario: occorre verificare la coincidenza del tributo, del periodo d’imposta, dei presupposti e della questione effettivamente decisa.
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