Sentenza del 17/09/2019 n. 7865 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cartella non validamente notificata - Impugnazione - Termine per ricorrere - Decorrenza - Primo momento di giuridica conoscenza dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella dopo averne avuto conoscenza tramite un estratto di ruolo, deducendo l'omessa o invalida notificazione della cartella stessa. La questione riguardava la decorrenza del termine per proporre ricorso: se dal momento della richiesta dell'estratto di ruolo oppure dal precedente momento in cui il contribuente aveva acquisito conoscenza giuridica della cartella attraverso atti cautelari o esecutivi regolarmente notificati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La cartella doveva essere impugnata entro 60 giorni dal primo momento in cui il contribuente ne aveva avuto conoscenza giuridica. Poiché l'Agente della Riscossione ha dimostrato che, prima della richiesta dell'estratto di ruolo, erano stati notificati regolarmente atti cautelari o esecutivi dai quali il contribuente poteva conoscere l'esistenza e il contenuto della cartella, il termine per ricorrere era già decorso. La mancata impugnazione di tali atti ha quindi impedito di differire il termine alla successiva consultazione dell'estratto di ruolo.
Norme richiamate
Termine di 60 giorni per l'impugnazione degli atti tributari
La cartella di pagamento deve essere impugnata nel termine di 60 giorni dalla conoscenza giuridica dell'atto.
Il termine decorre dal primo momento in cui il contribuente acquisisce una conoscenza giuridicamente rilevante della cartella, anche attraverso la regolare notifica di successivi atti cautelari o esecutivi che la richiamino o ne presuppongano l'esistenza.
Massime di principio
- La contestazione dell'omessa o invalida notifica della cartella non consente di impugnarla senza limiti di tempo: il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dal primo momento di conoscenza giuridica dell'atto.
- La conoscenza della cartella può derivare non solo dalla notifica diretta della cartella o dall'estratto di ruolo, ma anche dalla notifica regolare di atti successivi, cautelari o esecutivi, che facciano riferimento alla cartella.
- Quando viene notificato un atto successivo fondato su una cartella asseritamente non notificata, è opportuno contestare tempestivamente sia l'atto successivo sia i vizi della cartella presupposta.
- La richiesta o la consultazione dell'estratto di ruolo non riapre il termine per ricorrere se il contribuente aveva già avuto una precedente conoscenza giuridicamente valida della cartella.
- La regolare produzione in giudizio delle ricevute o delle prove di notifica degli atti precedenti può determinare l'inammissibilità del ricorso per tardività.
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