Cassazione Penale, Ordinanza n. 21190/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per sostituzione di persona. Con l'unico motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse erronea. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in fatto, era emerso che l'imputato aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica dichiarando di agire per conto della persona offesa, condotta ritenuta integrare il delitto contestato. Il ricorso è stato ritenuto volto a una rilettura del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, operazione preclusa al giudice di legittimità in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la sostituzione di persona si configura quando vi sia una condotta ingannevole diretta a far attribuire all'agente un falso nome, un falso stato o false qualità personali cui la legge collega effetti giuridici. Nel caso concreto, la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica dichiarando di agire per conto della persona offesa è stata giudicata condotta idonea a integrare il reato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
La sentenza richiama il delitto di sostituzione di persona, individuandone il nucleo nella condotta ingannevole che faccia attribuire all'agente un falso nome, un falso stato o false qualità personali con effetti giuridici.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole con la quale l'agente induca il soggetto passivo ad attribuirgli un falso nome, un falso stato o false qualità personali, purché tali elementi abbiano rilievo giuridico.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito né una rilettura delle prove, salvo che la motivazione della sentenza impugnata presenti manifesta illogicità o vizi giuridici evidenti.
- Quando il ricorso si risolva nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito, esso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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