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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25453/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso avverso l'ordinanza del 31/03/2025 del GIP di Messina che aveva rigettato l'opposizione al decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio sul veicolo di proprietà dell'indagato, eseguito in relazione ai delitti indicati (artt. 624 e 625 c.p.). Con unico motivo si deduceva violazione di legge (in particolare artt. 263, comma 5; 127, comma 7; 125, comma 1 c.p.p.) con riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il difensore ha presentato rinuncia al ricorso; perciò la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della cassa delle ammende, con motivazione che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e quindi la sanzione è applicabile anche in caso di rinuncia all'impugnazione. Decisione resa il 4 luglio 2025.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Delitti (reati oggetto delle indagini) cui si riferisce il sequestro probatorio; sono la base materiale per cui è stato disposto il sequestro del veicolo.

  • art. 263, comma 5 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato; la Corte non è entrata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 127, comma 7 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla motivazione; non valutato nel merito a causa della dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 125, comma 1 c.p.p.

    Invocato nella censura relativa alla motivazione; la doglianza è rimasta inutilizzata per effetto della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 589 c.p.p.

    Norma richiamata come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia dell'istante munito di procura speciale.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione nelle ipotesi indicate, tra cui la rinuncia; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La Corte interpreta questa norma nel senso che la sanzione pecuniaria prevista si applica indistintamente alle diverse cause di inammissibilità, compresa la rinuncia all'impugnazione, e quindi impone la condanna al pagamento di euro 500.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione: benché l'art. 616 fosse stato storicamente collegato all'inammissibilità ex art. 606, comma 3, la Corte precisa che la sanzione si estende anche alle inammissibilità pronunciate ex art. 591.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione da parte del difensore con procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito delle censure.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali.
  • L'art. 616 c.p.p. impone una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione e la Corte ritiene che tale sanzione si applichi indipendentemente dalla causa di inammissibilità (anche in caso di rinuncia).
  • Se si intendono preservare argomentazioni sulla motivazione o su profili di diritto, non bisogna rinunciare all'impugnazione: la rinuncia fa perdere la possibilità di sindacare il provvedimento impugnato.
  • Prima di rinunciare, valutare l'impatto economico (spese e ammenda) e procedurale: la rinuncia non evita automaticamente sanzioni e può comportare esborso per la cassa delle ammende.
  • Le censure formali relative alla motivazione (artt. richiamati dal ricorrente) devono essere presentate e portate avanti senza rinuncia se si vuole ottenere il controllo giurisdizionale; la mera menzione delle violazioni normative non basta se l'impugnazione è dichiarata inammissibile.

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