Sentenza del 14/12/2018 n. 32418 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero a tassazione, ai fini IRPEG e IRAP per il 2002, di ammortamenti complessivi pari a 61.117.603 euro relativi a costi per noleggio del satellite, diritti televisivi e diritti sportivi. Sosteneva che tali costi, sostenuti durante il periodo di lancio della piattaforma televisiva satellitare, fossero costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale, legittimamente capitalizzabili e ammortizzabili sulla base del principio contabile statunitense FAS 51. Contestava inoltre la motivazione della sentenza regionale, ritenendola non sufficientemente chiara.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e ha confermato la legittimità dell'impostazione fiscale contestata, precisando che il FAS 51, riferito a un diverso ordinamento e peraltro alle televisioni via cavo, non è applicabile in Italia né può prevalere sui principi contabili nazionali e internazionali. I canoni per l'utilizzo del satellite sono stati qualificati come costi ordinari di locazione, deducibili secondo competenza. I costi per diritti sportivi non potevano essere capitalizzati come costi di start-up pluriennali, sebbene la decisione regionale ne avesse ammesso una deduzione ripartita nell'arco temporale effettivo degli eventi, generalmente due anni. I diritti cinematografici sono stati qualificati come beni immateriali, ammortizzabili secondo l'art. 68 del TUIR. La motivazione della sentenza regionale è stata ritenuta sufficientemente chiara. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate 12.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 3
"Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio"
La norma non è applicabile quando i costi non dimostrano una reale utilità pluriennale e costituiscono invece spese ordinarie riferibili all'esercizio o alla durata contrattuale della prestazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
"I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza"
I costi privi di autonoma utilità pluriennale devono essere imputati fiscalmente all'esercizio di competenza, secondo la natura e la durata effettiva della prestazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68, comma 1
"Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno...sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo"
I diritti di sfruttamento di opere cinematografiche sono qualificati come beni immateriali e ammortizzati secondo la disciplina fiscale propria di tali beni, non come costi generici di start-up.
Codice civile, art. 2424, voce BI1
La voce relativa ai costi di impianto e ampliamento ha portata restrittiva e non comprende automaticamente tutti i costi sostenuti nella fase iniziale o di lancio operativo di un'impresa.
Codice civile, art. 2426, comma 1, n. 5
"I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni"
La capitalizzazione è consentita solo se è dimostrata l'effettiva utilità pluriennale e non deriva automaticamente dal consenso del collegio sindacale o dall'iscrizione contabile effettuata dalla società.
Principio contabile OIC 24
"Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se: è dimostrata la loro utilità futura; esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri; è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità"
La capitalizzazione degli oneri pluriennali richiede una verifica concreta del rapporto causa-effetto tra costi e benefici futuri, nonché della loro recuperabilità; non può servire a differire artificiosamente le perdite.
Principio contabile internazionale IAS 38
È stato richiamato come principio contrario alla capitalizzazione generalizzata dei costi di impianto e ampliamento, privilegiando la rilevazione trasparente dei costi nell'esercizio in cui sono sostenuti.
Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 13 febbraio 2003
I diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche sono beni immateriali, soggetti alle ordinarie regole fiscali di ammortamento previste per i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
Codice di procedura civile, artt. 132 e 156; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Una sentenza è valida quando, valutati congiuntamente motivazione e dispositivo, consente di individuare con sufficiente certezza il comando giudiziale e gli effetti concreti della decisione.
Massime di principio
- I costi sostenuti durante la fase di avvio di un'attività non sono automaticamente costi di impianto o di start-up capitalizzabili: occorre dimostrare un'utilità futura concreta, un rapporto diretto con benefici pluriennali e la ragionevole recuperabilità.
- Un principio contabile straniero non può prevalere sulle norme fiscali e civilistiche italiane né sui principi contabili applicabili nell'ordinamento italiano, soprattutto se riferito a un settore o a un modello imprenditoriale diverso.
- I canoni di locazione o di utilizzo di beni e servizi restano normalmente costi di esercizio, imputabili secondo la durata e le scadenze contrattuali, senza poter essere trasformati in immobilizzazioni immateriali mediante una diversa qualificazione contabile.
- I diritti temporanei di trasmissione di eventi sportivi devono essere imputati in relazione al periodo effettivo di sfruttamento; se l'utilità si estende a due esercizi, la deduzione può essere ripartita su tali esercizi, ma non su un periodo più lungo e astratto.
- I diritti cinematografici possono rientrare tra i beni immateriali e devono essere ammortizzati secondo la disciplina fiscale specifica, anziché secondo quella generale dei costi pluriennali.
- Il consenso del collegio sindacale, la certificazione del revisore o la corretta iscrizione in bilancio non vincolano l'Amministrazione finanziaria e il giudice sulla qualificazione fiscale del costo.
- La capitalizzazione non può essere utilizzata come strumento per rinviare le perdite degli esercizi iniziali: la valutazione deve rispettare prudenza, competenza economica e trasparenza del bilancio.
- Per valutare la deducibilità pluriennale occorre distinguere tra costi realmente straordinari e non ricorrenti, destinati a creare una struttura o una nuova capacità operativa, e costi ordinari sostenuti per acquistare servizi o diritti di durata limitata.
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