Sentenza del 19/07/2023 n. 21264 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento IRAP per gli anni 2005-2007 per assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Il ricorrente ha dedotto che non è mai stato titolare di personale dipendente (neanche familiare) e che l'indicazione di un collaboratore negli studi di settore era un errore materiale; ha inoltre contestato che i costi e i beni strumentali indicati in dichiarazione si riferissero a spese compatibili con l'attività di agente (due autovetture, spese di viaggio, carte carburante, uso promiscuo dell'abitazione) e non a elementi organizzativi idonei a configurare autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione processuale relativa all'art. 360 c.p.c., n. 5, per via della c.d. 'doppia conforme' in parte, ma ha accolto le censure di merito: la CTR ha applicato in modo errato i principi sull'autonoma organizzazione, attribuendo rilievo generico all'ammontare dei costi e al valore dei beni strumentali e non verificando la concreta natura di detti elementi né valutando adeguatamente le contestazioni del contribuente circa l'indicazione del collaboratore. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio; alla corte di rinvio è demandata anche la decisione sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997
art. 2, comma 1; art. 3, comma 1, lett. c)
Definisce il presupposto impositivo IRAP e stabilisce che l'attività di agente è esclusa dall'imposta solo se non sussiste autonoma organizzazione; la verifica dell'autonoma organizzazione è cruciale per l'applicabilità dell'IRAP.
L. 9/05/1985, n. 204
Definizione normativa della figura dell'agente di commercio alla quale si applicano le regole sull'IRAP se ricorre autonoma organizzazione.
art. 360 c.p.c.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e per omesso esame di fatto decisivo; richiede che l'omessa considerazione riguardi un fatto storico preciso e che la sua considerazione avrebbe determinato diversa decisione con certezza.
art. 348-ter c.p.c.
Regola la c.d. 'doppia conforme': quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado il ricorso per cassazione basato su art. 360, n. 5, è in molti casi inammissibile, salvo che il ricorrente dimostri differenze nelle ragioni fattuali sottostanti le due decisioni.
Cass. Sez. U., 10/05/2016, n. 9451 (giurisprudenza)
Precisa che l'autonoma organizzazione non sussiste quando i beni strumentali non eccedono il minimo indispensabile e il lavoro altrui non eccede l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive; quindi soglia ristretta per considerare presente organizzazione.
Cass. 18/11/2016, n. 23557 e Cass. 31/10/2018, n. 27898 (giurisprudenza)
Stabiliscono che non si può dedurre l'autonoma organizzazione dal solo valore assoluto di compensi o costi; occorre valutare la natura concreta delle spese (personali vs. strumentali) e la loro funzionalità all'organizzazione dell'impresa.
Corte Cost. n. 156/2001 (giurisprudenza costituzionale)
Fondamentale per l'individuazione del presupposto dell'IRAP quale autonoma organizzazione; influenza l'interpretazione restrittiva dell'ambito impositivo rispetto ad attività non organizzate.
Massime di principio
- Per gli agenti di commercio l'IRAP trova applicazione solo se è provata un'autonoma organizzazione: occorre che il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e che vi sia uso di beni e/o lavoro altrui oltre il minimo indispensabile.
- L'ammontare assoluto di costi o il valore dei beni strumentali non sono di per sé decisivi: il giudice deve accertare la natura concreta di tali voci (es. veicoli e spese di viaggio vs. investimenti organizzativi) e la loro rilevanza ai fini organizzativi.
- La presenza di un collaboratore indicata negli studi di settore può essere efficacemente contestata con documenti (visura camerale, certificazioni ritenute d'acconto, modelli Unico) e il giudice deve esaminare specificamente tali prove prima di ritenere sussistente lavoro altrui non occasionale.
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento la verifica dell'autonoma organizzazione richiede un'istruttoria concreta: non opera il principio che il contribuente debba provare l'assenza dell'organizzazione (onere probatorio a carico dell'Amministrazione in quanto parte accertatrice).
- Proceduralmente, quando l'appello conferma la decisione di primo grado (c.d. doppia conforme) il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto è in genere inammissibile se non si dimostrano differenze sostanziali nelle ragioni fattuali tra le due decisioni; in cassazione lamentele generiche sull'apprezzamento della prova sono inidonee.
- Per invocare l'omesso esame di un fatto decisivo in cassazione è necessario indicare con precisione il fatto storico non esaminato, la sua fonte negli atti o nella sentenza, come e quando è stato contestato e dimostrare il nesso causale con la diversa decisione che si sarebbe dovuta adottare.
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