Ordinanza n. 6659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 324/2023 del 27/05/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche n. 324/2023, nell'ambito di un giudizio di appello nel quale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio
Esito
La controversia
Nel giudizio di appello gli appellanti hanno nominato il proprio consulente tecnico di parte il 4 luglio 2026, oltre il termine del 15 giugno 2026 fissato dall'ordinanza collegiale istruttoria che aveva disposto la consulenza tecnica d'ufficio. Solo il 15 luglio 2026 hanno chiesto l'autorizzazione alla nomina tardiva, sostenendo che il consulente aveva già svolto le medesime funzioni nella precedente fase di verificazione. Il Comune si è opposto. Il consulente tecnico d'ufficio ha inoltre chiesto di essere autorizzato ad avvalersi di un esperto ausiliario dotato di competenze specialistiche nell'utilizzo della tecnologia Laser Scanner e nella successiva elaborazione dei dati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza degli appellanti di autorizzazione alla nomina tardiva del consulente tecnico di parte. L'art. 67, comma 3, c.p.a. richiama l'art. 154 c.p.c., che consente la proroga dei termini soltanto prima della loro scadenza; dopo la scadenza essa è possibile solo in presenza di motivi particolarmente gravi, adeguatamente indicati e motivati. Gli appellanti non avevano chiesto la proroga prima della scadenza e non avevano allegato motivi particolarmente gravi: la precedente nomina del medesimo tecnico nella diversa fase della verificazione non è una ragione sufficiente, anche perché verificazione e consulenza tecnica d'ufficio hanno funzione e natura differenti. Il Collegio ha sottolineato che il termine tutela il contraddittorio, consentendo al giudice, al CTU e alle altre parti di conoscere i soggetti autorizzati ad assistere alle operazioni peritali, ed è particolarmente rilevante in ragione delle esigenze di celerità del processo amministrativo. È stata invece accolta la richiesta del CTU di avvalersi dell'esperto ausiliario indicato, in considerazione delle specifiche esigenze tecniche del rilievo e dell'elaborazione dei dati. Il CTU può avvalersi di esperti specialisti per acquisire gli elementi tecnici necessari, assumendo tuttavia la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni del collaboratore.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, c.p.a.
La disposizione richiama, per i termini relativi alla nomina dei consulenti tecnici di parte, la disciplina dell'art. 154 c.p.c.
art. 154 c.p.c.
La proroga dei termini ordinatori può essere disposta prima della scadenza; dopo la scadenza è ammessa soltanto in presenza di motivi particolarmente gravi, specificamente evidenziati e adeguatamente motivati nel provvedimento.
Massime di principio
- Il termine assegnato nel processo amministrativo per la nomina del consulente tecnico di parte può essere prorogato prima della scadenza; dopo la scadenza, la proroga o l'autorizzazione tardiva richiede la deduzione di motivi particolarmente gravi, adeguatamente motivati, non potendo fondarsi sulla mera precedente partecipazione del medesimo tecnico a una diversa fase istruttoria.
- La verificazione e la consulenza tecnica d'ufficio sono strumenti istruttori distinti: la prima è diretta prevalentemente all'accertamento conoscitivo dei fatti, mentre la seconda fornisce al giudice una valutazione tecnica utile alla soluzione della controversia; la precedente nomina di un consulente in sede di verificazione non giustifica automaticamente la sua nomina tardiva nella consulenza tecnica d'ufficio.
- Il rispetto del termine per la nomina dei consulenti tecnici di parte tutela il contraddittorio, consentendo al giudice, al CTU e alle altre parti di conoscere tempestivamente i soggetti legittimati ad assistere alle operazioni peritali; nel processo amministrativo tale esigenza assume particolare rilievo in ragione della celerità del rito e degli interessi pubblici coinvolti.
- Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi di esperti specialisti per le operazioni tecniche necessarie, purché mantenga la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni dell'ausiliario; l'autorizzazione giudiziale è necessaria, in particolare, ai fini del rimborso delle spese sostenute per l'attività dell'esperto.
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