Sentenza del 26/03/2015 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Impugnazioni - Appello - Ius novorum - Divieto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del divieto di ius novorum, non potessero essere esaminati nuovi elementi o nuove eccezioni introdotti per la prima volta in appello, anche se potenzialmente rilevanti per la decisione. È rimasta quindi ferma la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico relativo ai periodi d'imposta 2007 e 2008 e, in sede di appello contro la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso, introduceva nuovi elementi e nuove doglianze non formulate nel giudizio di primo grado.
Norme richiamate
Divieto di ius novorum nel processo tributario d'appello
In appello non possono essere valutati elementi nuovi e doglianze non sollevate nel giudizio di primo grado.
Il giudizio di appello non consente, in linea generale, di ampliare il thema decidendum introducendo per la prima volta nuovi motivi, eccezioni o contestazioni sostanziali. Le questioni devono essere tempestivamente dedotte davanti al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contribuente deve formulare già nel ricorso introduttivo tutte le contestazioni, eccezioni e difese rilevanti contro l'atto impositivo.
- L'appello serve principalmente a censurare la decisione di primo grado sulla base delle questioni già introdotte, non a proporre una nuova controversia.
- Anche una doglianza potenzialmente fondata o rilevante può essere dichiarata inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
- Per evitare il divieto di ius novorum, è necessario distinguere tra nuove argomentazioni a sostegno di motivi già proposti, generalmente ammissibili nei limiti consentiti, e nuovi motivi o nuove eccezioni, normalmente non esaminabili.
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