Sentenza del 19/05/2016 n. 4476 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Impugnazione - Contestazione della legittimità delle pretesa creditoria - Litisconsorzio necessario dell'ente impositore - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il concessionario della riscossione conserva la legittimazione passiva anche quando i motivi di ricorso riguardano la legittimità della pretesa creditoria. Il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore; se omette di farlo, risponde delle conseguenze processuali della lite. L'ente impositore è quindi parte necessaria del giudizio, ma la sua mancata chiamata non esclude la legittimazione passiva del concessionario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riguardava non soltanto la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ma anche la legittimità della pretesa creditoria sottostante. In tali controversie sussiste un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, poiché la decisione incide direttamente sull'esistenza e sulla fondatezza del credito tributario.
Norme richiamate
Principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario
Il concessionario della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato.
Quando il ricorso contesta il fondamento, l'esistenza o la legittimità del credito tributario, l'ente impositore deve partecipare al giudizio insieme al concessionario.
Regole sulla legittimazione passiva del concessionario della riscossione
Ne consegue, quindi, la sua legittimazione passiva anche in relazione ai motivi attinenti alla legittimità della pretesa creditoria.
Il concessionario può essere convenuto anche per contestazioni relative alla pretesa tributaria, pur non essendo il titolare sostanziale del credito; deve comunque coinvolgere l'ente creditore.
Massime di principio
- Se si impugna una cartella contestando il merito o la legittimità del credito, il giudizio non riguarda esclusivamente l'attività esecutiva e l'ente impositore è parte necessaria.
- Il concessionario della riscossione non può sottrarsi al giudizio sostenendo di essere un mero esecutore: resta legittimato passivamente e deve chiamare in causa l'ente creditore.
- Se invece si contestano esclusivamente vizi propri degli atti della riscossione, come notificazione, intimazione o modalità esecutive, la controversia può riguardare principalmente il concessionario.
- Per evitare conseguenze processuali, il concessionario deve individuare il titolare del credito e chiamarlo in causa quando il ricorso mette in discussione la pretesa sostanziale.
- Il contribuente che contesta il merito del debito dovrebbe verificare che nel processo siano presenti sia il concessionario sia l'ente impositore, così da ottenere una decisione efficace sull'intera pretesa.
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