Sentenza n. 736/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto il 26 giugno 2025 la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e aveva ottenuto il nulla osta il 23 agosto 2025. La Prefettura, dopo avere comunicato l'avvio del procedimento di revoca e assegnato un termine per integrare la documentazione, ha revocato il nulla osta il 4 dicembre 2025, rilevando sia l'assenza di un permesso di soggiorno in corso di validità o scaduto da non più di sessanta giorni, sia la mancata produzione di documenti relativi all'alloggio, al datore di lavoro, al contratto di soggiorno, alla posizione previdenziale e fiscale e al modello Uni-lav. Il ricorrente ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 24 e 5, comma 4, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che, alla luce del d.l. 145/2024, la conversione fosse possibile al di fuori delle quote di ingresso e senza un termine perentorio di presentazione, e che gli unici presupposti fossero lo svolgimento dell'attività lavorativa stagionale per il periodo richiesto. Ha inoltre sostenuto di poter integrare in giudizio la documentazione mancante.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che il provvedimento impugnato era fondato su due autonome ragioni, ciascuna sufficiente a sorreggerlo: la tardività della richiesta rispetto alla scadenza del titolo e la mancata integrazione delle carenze documentali. Quanto al primo motivo, il Collegio ha affermato che la richiesta di conversione del permesso stagionale deve essere presentata durante l'efficacia del titolo oppure, per coordinamento con l'art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998, entro sessanta giorni dalla scadenza. La conversione presuppone infatti la perdurante efficacia del permesso da convertire; una diversa soluzione consentirebbe richieste senza limiti temporali e legittimerebbe permanenze irregolari, oltre a determinare possibili disparità di trattamento. Nel caso concreto, il permesso era scaduto l'1 novembre 2023 e la domanda era stata presentata il 26 giugno 2025, ben oltre il termine di sessanta giorni. È stata ritenuta irrilevante anche l'asserita ricezione materiale del titolo il 17 febbraio 2025, non provata e comunque anteriore di oltre sessanta giorni alla domanda. Il TAR ha inoltre precisato che la documentazione mancante non poteva essere prodotta per la prima volta in giudizio: le produzioni successive non rendono illegittimo ex post un provvedimento legittimo al momento dell'adozione e l'Amministrazione non è obbligata a procedere al riesame in autotutela. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, nonostante il rigetto del ricorso, con liquidazione di euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
È richiamato dal ricorrente quale base normativa della conversione del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni previsto per le istanze di rinnovo è utilizzato dal TAR come parametro sistematico per individuare il limite temporale entro il quale deve essere richiesta la conversione del permesso stagionale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
d.l. 145/2024
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che la conversione potesse avvenire al di fuori delle quote di ingresso e senza limiti temporali; il TAR ha ritenuto tale argomento non idoneo a superare il requisito della perdurante efficacia del titolo.
Circolare ministeriale n. 1695 del 29 febbraio 2024
È richiamata dal TAR quale ulteriore fonte del periodo di tolleranza di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del permesso.
Massime di principio
- La richiesta di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere presentata durante il periodo di efficacia del titolo oppure, in applicazione di un coordinamento sistematico con il termine previsto per il rinnovo, entro sessanta giorni dalla sua scadenza.
- La conversione del permesso di soggiorno presuppone logicamente la perdurante efficacia del titolo da convertire; la possibilità di presentare la domanda senza limiti temporali non può essere desunta dalla sola assenza di un espresso termine legislativo, perché determinerebbe il rischio di legittimare permanenze irregolari e di produrre disparità di trattamento.
- Quando un provvedimento amministrativo è sostenuto da più motivazioni autonome, ciascuna di per sé sufficiente a giustificarlo, l'accertata infondatezza delle censure rivolte contro una sola di esse è sufficiente a sorreggere il rigetto del ricorso e rende superfluo l'esame delle ulteriori censure.
- La documentazione prodotta per la prima volta nel giudizio non può rendere illegittimo ex post un provvedimento che era legittimo al momento della sua adozione; l'Amministrazione non è obbligata a riesaminare il provvedimento sulla base della documentazione tardivamente trasmessa, poiché l'eventuale riesame in autotutela costituisce esercizio discrezionale.
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