Cassazione Civile, Sentenza n. 41591/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della composizione del collegio arbitrale e la validità della clausola compromissoria richiamata nel contratto, sostenendo che l'art. 32 della legge statale 11 febbraio 1994, n. 109 (come modificata) avrebbe contenuto principi fondamentali vincolanti tali da abrogare le disposizioni regionali incompatibili (in particolare l'art. 15 della legge regionale Calabria n. 18/1983 e l'art. 45 del d.P.R. n. 1063/1962) e di rendere inoperante la clausola compromissoria del contratto che rinviava alla legge regionale, nonché legittimare la composizione del collegio con tre membri. Altri motivi dedotti riguardavano l'operatività della c.d. perpetuatio iurisdictionis invocata con richiamo alla legge n. 80/2005 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale n. 18/1983 per violazione di principi di riserva di legge, giurisdizione e parità di trattamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la clausola del contratto era un rinvio alla normativa regionale speciale (e, per essa, al capitolato generale) e non una autonoma accettazione negoziale del capitolato statale; l'art. 15 della legge regionale n. 18/1983 (che prevede un collegio di cinque arbitri) era la fonte dell'arbitrato. La Corte ha inoltre affermato che l'art. 32 della legge-quadro n. 109/1994 non esprime principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. tali da determinare efficacia abrogativa diretta delle norme regionali preesistenti, pertanto la normativa statale sopravvenuta non ha reso illegittima la disciplina regionale richiamata. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile e infondato il richiamo alla perpetuatio iurisdictionis e all'effetto sanante della legge n. 80/2005, peraltro abrogata successivamente dal d.lgs. n. 163/2006. Il terzo motivo di incostituzionalità è stato dichiarato inammissibile per essere formulato in termini astratti e non adeguatamente collegato al giudizio di merito. In conclusione il ricorso è stato respinto; non si è provveduto sulle spese in considerazione del mancato impegno difensivo della Regione Calabria; è stata rilevata l'autosussistenza dell'obbligo di ulteriore versamento da parte del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato).
Norme richiamate
legge 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 32)
La Corte ha ritenuto che l'art. 32, nella parte in cui disciplina l'arbitrato per controversie su lavori pubblici mediante rinvio al Codice di procedura civile, non esprima "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 Cost. e quindi non determina efficacia abrogativa diretta delle norme regionali anteriori incompatibili
legge regionale Calabria n. 18 del 1983 (art. 14 e art. 15)
L'art. 14 rende applicabili, salvo deroga, le norme del capitolato generale (d.P.R. n. 1063/1962); l'art. 15 disciplina la composizione del collegio arbitrale prevedendo cinque membri, costituendo la fonte speciale dell'arbitrato per i contratti riferiti a quella legge
d.P.R. n. 1063 del 1962 (art. 45, capitolato generale)
Il capitolato generale (art. 45) prevedeva la composizione del collegio arbitrale con cinque membri; però il suo valore è normativo vincolante solo per gli appalti statali, mentre per altri enti assume rilievo se espressamente reso applicabile dalla legge regionale
Costituzione (art. 117)
La Corte ha usato il parametro dell'art. 117 Cost. per valutare se la norma statale esprima principi fondamentali tali da limitare la legislazione regionale; ha escluso tale carattere per l'art. 32 della legge 109/1994
sentenza Corte costituzionale n. 30 del 2017
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 15 della legge regionale Calabria n. 18/1983 che non prevedeva che uno dei cinque componenti fosse nominato dall'ente locale territoriale diverso dalla regione; tuttavia tale pronuncia non incide sul punto centrale del ricorso nella misura in cui la disciplina regionale rimane fonte dell'arbitrato
legge n. 80 del 14 maggio 2005 (art. 5, comma 16‑septies)
La norma prevedeva una clausola di salvezza per le procedure arbitrali in corso alla data indicata, ma la sua efficacia riparatoria è stata ritenuta inammissibile e, inoltre, la disposizione è poi stata abrogata dall'art. 256 del d.lgs. n. 163/2006
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (art. 256)
Ha abrogato disposizioni sopravvenute (tra cui la previsione di salvaguardia citata), incidendo sulla tesi di sanatoria invocata dal ricorrente
art. 5 c.p.c. (perpetuatio iurisdictionis)
L'eccezione di perpetuatio iurisdictionis sollevata dal ricorrente è stata ritenuta impropria nel contesto e la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile ove invocata come principio decisivo
Cass. n. 11177 del 2001; Cass. n. 13246 del 2011; Cass. n. 3620 del 2004
La giurisprudenza di legittimità è richiamata per affermare che una clausola contrattuale che rinvia alla legge regionale e al capitolato non equivale ad autonoma volontà di ricevere il capitolato e che la norma statale sopravvenuta (art. 32 legge 109/1994) non comporta la diretta abrogazione delle discipline regionali analoghe
d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 13, comma 1‑quater) e legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 17)
Norme richiamate per l'individuazione dell'obbligo di ulteriore versamento da parte del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Una clausola contrattuale che si limita a rinviare a una legge regionale o al capitolato generale non costituisce sempre una scelta negoziale autonoma: la fonte dell'arbitrato va individuata nella normativa obbligatoria richiamata, non nel solo riferimento contrattuale
- Una norma statale sopravvenuta non abroga automaticamente le disposizioni regionali anteriori, salvo che essa esprima principi fondamentali della materia ai sensi dell'art. 117 Cost.; in assenza di tale carattere la disciplina regionale può continuare a operare
- La composizione del collegio arbitrale va valutata in base alla normativa vigente al momento della proposizione della domanda di accesso agli arbitri: differenze nella nomina che contravvengono alla legge applicabile possono privare gli arbitri della potestas iudicandi
- Richiami a sanatorie legislative successive (salvo specifiche e tuttora vigenti disposizioni transitorie) non risolvono automaticamente vizi procedurali o di competenza formato dall'originaria disciplina applicabile; inoltre occorre verificare se tali disposizioni siano state successivamente abrogate
- Le questioni di illegittimità costituzionale devono essere sollevate tempestivamente e connessamente al giudizio di merito; censure generiche o astratte possono essere dichiarate inammissibili
- La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione costituisce parametro interpretativo importante per distinguere tra clausole negoziali e richiamo a discipline legali speciali in materia di appalti e arbitrato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41686/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41511/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41512/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41521/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41522/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41565/2021 del 27/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →