Cassazione Penale, Ordinanza n. 20574/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati per resistenza a pubblico ufficiale, in relazione a un episodio del 6 marzo 2017 nel quale, secondo la ricostruzione della Corte di merito, gli operanti intervenuti avevano avviato un inseguimento dopo avere constatato che i due si erano impossessati del portafoglio del conducente di un veicolo al quale si erano avvicinati. Durante l'inseguimento, la condotta di fuga in auto è stata ritenuta strumentale a ostacolare l'attività dell'ufficio in corso, integrando l'elemento soggettivo del reato. Con i ricorsi per cassazione gli imputati hanno dedotto, in sostanza, vizi di motivazione sulla responsabilità, contestato il trattamento sanzionatorio e sostenuto la prescrizione del reato. La Corte ha ritenuto i motivi generici e assertivi quanto alla motivazione, manifestamente infondati quanto alla pena, e infondato il motivo sulla prescrizione perché, sommando le sospensioni al termine ordinario, il reato non sarebbe stato ancora prescritto alla data della decisione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi, conferma la condanna per resistenza a pubblico ufficiale già pronunciata in appello, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla pena, osserva che, esclusa l'aggravante ex art. 61 n. 2 c.p., la Corte di merito aveva già rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione. Quanto alla prescrizione, ritiene che il termine non fosse ancora maturato, poiché ai fini del computo occorreva sommare le sospensioni e non risultava intervenuta prescrizione intermedia.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Integra il reato di resistenza la condotta di fuga in auto quando sia strumentale a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale o del pubblico servizio in corso e l'ostacolo risulti dalle concrete modalità dell'azione.
art. 61 n. 2 c.p.
L'aggravante è stata esclusa in appello; la pena è stata quindi rideterminata tenendo conto di tale esclusione.
art. 337 cod. pen.
Norma incriminatrice oggetto della condanna e del controllo di legittimità.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è conforme al regime processuale del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in deduzioni generiche o meramente assertive di vizi di motivazione, senza confrontarsi in modo specifico con la ricostruzione compiuta dal giudice di merito.
- La resistenza a pubblico ufficiale può essere integrata anche da una condotta di fuga, se questa risulti strumentale a impedire o ostacolare l'attività in corso dell'ufficio o del servizio e tale finalità emerga dalle concrete modalità del fatto.
- Ai fini della prescrizione occorre considerare il termine base aumentato delle eventuali sospensioni del corso della prescrizione; se non è maturata la prescrizione intermedia, il reato non si estingue prima della scadenza del termine così determinato.
- Quando il giudice di merito esclude un'aggravante e ridetermina la pena, il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è infondato se non indica uno specifico errore di diritto o un vizio logico realmente decisivo.
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