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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23399/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (hashish gr. 59,5 e cocaina gr. 32) con ricorso per cassazione volto a ottenere: a) la riqualificazione della condotta nella fattispecie di "fatto lieve" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (per cui la pena sarebbe più lieve), con censura di travisamento della prova in relazione alla valutazione dei quantitativi e dell'assenza di misurazione del principio attivo; b) la riconsiderazione delle esigenze cautelari e dell'inidoneità di misure meno afflittive, sostenendo che l'arresto e la vicenda processuale fossero già idonei a effetto deterrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico e privo di un concreto interesse pratico alla riqualificazione del fatto (anche alla luce della modifica normativa intervenuta con il d.l. 15/9/2023 n.123 conv. nella L. 13/11/2023 n.159), per cui la diversa qualificazione non avrebbe inciso utilmente sulle misure cautelari imposte; sul secondo motivo ha ritenuto la censura aspecifica e priva di adeguato confronto con la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondatamente valorizzato gli elementi sintomatici della finalità di spaccio (quantitativi non modici, diversificazione delle sostanze, bilancino di precisione, modalità organizzative tipo "vedette", precedenti, assenza di lavoro stabile e anomalo andirivieni). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 73, comma 5

    La Corte ricorda che la valutazione della "lieve entità" richiede un esame complessivo di elementi quantitativi e qualitativi; tuttavia, dopo la modifica normativa del 15/9/2023 (d.l. n.123 conv. L. 13/11/2023 n.159) l'assetto sanzionatorio è mutato e la riqualificazione non avrebbe di per sé assicurato un vantaggio pratico idoneo a rendere ammissibile il ricorso

  • Codice penale, artt. 99, 110, 81, comma 2

    citati nell'atto di imputazione

    Norme richiamate per la concorsualità del reato e per la recidiva rilevata nel provvedimento cautelare

  • Codice di procedura penale, artt. 273, 192, 125

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione del giudice del riesame

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. a

    Principio relativo all'interesse all'impugnazione: l'interesse deve essere concreto e collegato a un vantaggio pratico derivante dall'impugnazione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    citato per la condanna alla Cassa delle Ammende

    Prevede l'onere a carico del ricorrente per somme da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità quando non sussista colpa grave

  • Costituzione, artt. 27 e 111

    Richiamati a sostegno di censure costituzionali sulla motivazione e sui diritti processuali; tuttavia la Corte non ha ritenuto fondate o specifiche le doglianze in tal senso

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata nella prospettazione di vizio motivazionale e processuale, ma il vizio non è risultato specificamente dimostrato

  • D.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con L. 13 novembre 2023, n. 159

    citato nel corpo decisionale

    Modifica dell'assetto sanzionatorio dell'art. 73 T.U. Stup.; la Corte ha ritenuto che tale modifica ridimensioni l'utilità pratica di una diversa qualificazione ai fini dell'impugnazione delle misure cautelari

  • Sent. Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in relazione alle spese

    Richiamata per la disciplina delle somme dovute alla Cassa delle Ammende e per la verifica della responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U n. 51063/2018; Sez. 6 n. 10941/2017; Sez. 4 n. 38940/2023; Sez. 6 n. 41003/2015)

    citazioni di precedenti rese nella motivazione

    Richiami giurisprudenziali sul tema dell'interesse all'impugnazione, sulla valutazione del "fatto lieve" e sull'ammissibilità del ricorso avverso provvedimenti de libertate; usati per argomentare l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La qualificazione del reato come "fatto lieve" ex art.73, comma 5, richiede una valutazione complessiva e motivata di elementi quantitativi e qualitativi: quantità, tipologia delle sostanze, modalità di occultamento, strumenti per il frazionamento (es. bilancino), organizzazione dell'attività (es. "vedette"), disponibilità di denaro e condotta abituale.
  • La mera misura del narcotest che attesta la natura della sostanza non elimina automaticamente la valutazione cautelare: non è necessario che sia sempre misurato il principio attivo per considerare il quantitativo significativo ai fini della finalità di spaccio.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare sulla base della riqualificazione in "fatto lieve" è necessario dimostrare che la diversa qualificazione comporterebbe un vantaggio pratico concreto (es. impedire la custodia in carcere); dopo interventi legislativi che modificano il regime sanzionatorio ciò va valutato con attenzione.
  • La Corte valuta unitariamente elementi oggettivi (quantità, strumenti, soldi, modalità di occultamento, andirivieni) e soggettivi (recidiva, precedenti, situazioni personali come mancanza di lavoro) per ritenere attuali le esigenze cautelari e l'inidoneità di misure meno afflittive.
  • In cassazione contro provvedimenti de libertate l'atto di impugnazione deve indicare chiaramente l'interesse concreto e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
  • Nella fase cautelare occorre produrre elementi nuovi o un'analisi tecnica qualora si voglia contestare la valutazione dei quantitativi o del principio attivo (es. analisi chimica dettagliata), nonché argomentazioni puntuali sul carattere episodico e non abituale della condotta.
  • La presenza di somme anche modeste può essere valutata dal giudice come elemento indiziario in relazione al complesso degli altri indici; va quindi spiegato e documentato in modo persuasivo il diverso significato attribuito a tali elementi se si contesta la loro valutazione.

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